Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24374 del 03/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22329-2018 r.g. proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dal’avv. Eugenio Francesco Caputo, del foro di Lamezia Terme (CZ);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, depositata in data 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. A.S., cittadino originario del *****, propone ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che, in riforma delle statuizioni di prime cure, ha respinto la domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ritenendo che non sussistessero i presupposti per tale forma di protezione.

2. il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, si rileva che, con ordinanza interlocutoria del 19 giugno 2019, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con la fissazione del termine di sessanta giorni per la rinotificazione del ricorso al Ministero dell’Interno, essendo stata rilevata la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato.

2. Nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza, effettuata il 29.10.2019, il difensore del ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso rinotificato, con la conseguenza che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c. Tale disposizione, infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato ai sensi dell’art. 331 c.p.c., è applicabile, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2005, n. 27398; Cass., Sez. V, 25 luglio 2012, n. 13094; Cass., Sez. lav., 21/11/2013, n. 26141; Cass. 15 aprile 2011, n. 8628; cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1930); Sez. 1, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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