Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24375 del 03/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 139/2019 proposto da:

A.Z., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Cavicchioli, (Pec marco.cavicchioli-pcert.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO depositato il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

A.Z., *****, ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, nei confronti del decreto col quale il tribunale di Torino ne ha rigettato il ricorso contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 non essendo necessaria ai fini specifici la prova di un pericolo correlato alla persona del richiedente; egli si duole dell’affermazione del tribunale per cui nella regione di provenienza non sussisterebbe una situazione di violenza generalizzata e diffusa;

il motivo è inammissibile;

il tribunale, con diffusa motivazione facente riferimento alle specifiche ufficiali fonti di conoscenza, ha accertato che le condizioni del paese di origine del ricorrente, per quanto caratterizzate da criticità per la presenza di azioni terroristiche diffuse, hanno progressivamente assunto, in periodo recente, una più accentuata stabilità, con progressivo tendenziale controllo statale;

in tale complessivo quadro il tribunale ha escluso l’esistenza della condizione di violenza indiscriminata suscettibile di esporre a grave pericolo chiunque si trovi nel territorio;

l’affermazione è basata su un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, al quale il ricorrente oppone generici asserti di segno contrario, notoriamente insuscettibili di trovare ingresso in questa sede di legittimità;

col secondo mezzo, deducendo la violazione degli artt. 183 e 115 c.p.c., il ricorrente assume di non esser stato posto nelle condizioni di contraddire le fonti di prova indicate dal tribunale a sostegno della decisione;

il motivo è inammissibile perchè del tutto generico in ordine alla compromissione del diritto al contraddittorio, giacchè il tribunale ha semplicemente e doverosamente provveduto alla verifica officiosa della situazione del paese di origine del richiedente in base alla di lui allegazione, uniformandosi, così, all’orientamento consolidato di questa Corte;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100 Euro oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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