LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale promosso dall’Ufficio, dell’ordinanza n. 14237/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 08/07/2020, che ha deciso il ricorso proposto dalla:
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
C.C.;
– resistente non costituitasi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Vista l’ordinanza n. 14237/2020, depositata l’8 luglio 2020, con la quale queste Sezioni Unite hanno risolto il conflitto negativo di giurisdizione proposto di ufficio dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con ordinanza n. 31/2018 nella causa tra la Procura regionale della Corte dei Conti contro C.C.;
Letta l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla Procura Generale presso la Corte dei Conti con ricorso depositato il 2.9.2020 con il quale si chiedeva che venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della detta ordinanza, in cui viene indicata la giurisdizione del giudice ordinario, ancorchè la motivazione della ordinanza avesse univocamente esposto le ragioni a sostegno della declaratoria di giurisdizione del giudice contabile;
Visto che con provvedimento del Primo Presidente in data 14.9.2020, ritualmente comunicato alle parti costituite ed al pubblico Ministero, è stata fissata l’udienza per la procedura di correzione dell’errore materiale;
Rilevato che l’inciso, contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 14237/2020 con i quale è stata indicata la giurisdizione del giudice ordinario è indiscutibilmente frutto di errore materiale, risultando dalla motivazione del medesimo provvedimento le ragioni poste alla base della decisione che ha determinato la giurisdizione in capo al giudice contabile, tanto emergendo in modo inconfutabile anche dal punto 47 della stessa ordinanza -“Sulla base di tali considerazioni, va dichiarata la giurisdizione del giudice contabile”-;
Ritenuto che si verte in ipotesi di mero errore materiale nella parte dispositiva della richiamata ordinanza, sicchè ne va disposta la correzione, nei sensi e nei termini di cui in dispositivo;
Ritenuto che per la presente procedura non vi è luogo, attesa la sua natura amministrativa e non integrando essa un’impugnazione in senso tecnico neppure nel caso in cui sia stata introdotta ad istanza di parte, a provvedere nè sulle spese – cfr. Cass. S.U. n. 11510/2019.
PQM
dispone correggersi l’ordinanza n. 14237/2020, depositata l’8 luglio 2020, dall’errore materiale da cui è affetta, sostituendosi, nella parte dispositiva al primo rigo, alla parola “Ordinario” la parola “contabile”.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020