LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia Consiglie – –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19936/2017 proposto da:
Q.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UBIS UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS C.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO SALVATORE FLORIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 197/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/02/2017 R.G.N. 9292/2012.
RILEVATO
che:
1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13 febbraio 2017, ha respinto l’appello proposto da Q.R. avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso di questi volto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Unicredit Global Information Service (successivamente UBIS – Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.), benchè formalmente inquadrato alle dipendenze della Datamat Spa dal 2 settembre 2002 al 31 dicembre 2008;
2. la Corte di Appello, confermando in tale aspetto la decisione di primo grado, ha ritenuto “la insussistenza di elementi idonei a riscontrare la realtà di fatto dedotta dall’appellante a sostegno della propria domanda: tutte le risultanze… convergono nel senso di smentire che la fattispecie esaminata configuri un appalto illecito L. n. 1369 del 1960, ex art. 1, ovvero D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 3-bis”;
3. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il soccombente con 3 motivi, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-29”; si eccepisce che nella motivazione della sentenza impugnata non emergerebbe il motivo per non applicare la presunzione iuris et de iure prevista della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, visto che il Q. utilizzava strumenti software di proprietà della committente oltre una postazione lavorativa presso la medesima composta da scrivania, pc connesso alla rete aziendale e telefono; si lamenta poi, anche avuto riguardo al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che “nella sentenza impugnata manca, nella ricognizione della regola di diritto, anche la definizione o i criteri per rilevare il rischio di impresa, ovvero la ricognizione o la applicazione sono erronee”;
2. il motivo è infondato;
nell’impugnata sentenza risulta essere stato coerentemente applicato il principio – più volte affermato da questa Corte con una giurisprudenza esplicitamente richiamata alla pag. 5 della sentenza dei giudici di appello (tra le altre v. Cass. n. 25064 del 2013 e Cass. n. 16488 del 2009) e con la quale parte ricorrente neanche si misura – secondo cui in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore; la sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione “iuris et de iure”) deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante) l’anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (v. pure Cass. n. 4585 del 1994);
detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 – concepita peraltro in un’epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche – è stata oggetto di abrogazione e “non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare altrimenti – purchè vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell’appalto… così, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali cd. “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. “leggeri” in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (in termini, da ultimo, Cass. n. 21413 del 2019);
quanto al rischio di impresa i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che il medesimo gravasse sulla Datamat Spa, facente parte “del Gruppo Finmeccanica, con circa 1500 dipendenti su tutto il territorio nazionale, largamente presente sul mercato dei servizi IT alle imprese”, tenuto altresì conto, circa l’asserita “eterodirezione” da parte della committente, che dall’istruttoria espletata era piuttosto emerso che “sia l’attività “progettuale” che quella di “manutenzione” stavano in capo all’appaltatrice, che aveva nella sede della committente un proprio referente il quale, quotidianamente presente, rappresentava l’interfaccia dell’appaltatrice per ogni problematica relativa all’esecuzione dell’appalto e dava le direttive ai dipendenti dell’appaltatrice”;
3. il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-29; nullità della sentenza per omesso esame di documenti” mentre il terzo analogamente lamenta “violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-29; violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nullità della sentenza per omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie”, 4. i motivi sono congiuntamente esaminabili perchè affetti dai medesimi profili di inammissibilità;
in disparte l’indebita commistione tra errores in iudicando ed errores in procedendo, i quali ultimi dovrebbero determinare la prospettata “nullità della sentenza” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nella sostanza parte ricorrente invoca esplicitamente una rivalutazione delle risultanze istruttorie, anche documentali, postulando un sindacato di merito chiaramente inibito a questa Corte di legittimità, tanto più nel vigore dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici, principi di cui il ricorrente non tiene alcun conto);
il travalicamento nel giudizio di fatto è altresì comprovato dall’improprio riferimento all’art. 116 c.p.c., di cui si assume nel terzo motivo la violazione: infatti la violazione di detta disposizione sussiste solo quando il giudice di merito disattenda il principio espresso dalla norma in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892 del 2016);
5. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020