LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30191-2018 proposto da:
MY WAY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO LUISO;
– ricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO FRANCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2602/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. Nel 2016, My Way, in qualità di cessionaria del credito cedutole da B.D., convenne in giudizio la Zurich Insurance per ottenere la condanna al pagamento del danno derivante dal costo del noleggio del veicolo sostitutivo utilizzato dalla cedente nel periodo necessario per eseguire le riparazioni della propria autovettura, in seguito al sinistro avvenuto in Legnaro in data 9.9.2015.
Si costituì in giudizio la Zurich Insurance la quale sostenne di aver risarcito tutti i danni subiti dalla B. direttamente in favore della carrozzeria S., in forza di un ulteriore e precedente cessione del credito. Inoltre, eccepì l’improponibilità del giudizio per illegittimo frazionamento di un credito unitario, al contempo la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e passiva della convenuta, e, nel merito, la carenza di prova della necessità per la cedente di servirsi di veicolo sostitutivo.
Il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 1504/2017, dichiarò la domanda improponibile per illegittimo frazionamento di un credito unitario, condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore di Zurich.
2. Avverso questa pronuncia, MY WAY propose appello.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2602 del 06/03/2018, ha respinto l’appello ritenendo carente la legittimazione passiva in capo alla compagnia convenuta, evidenziando che la legittimazione passiva sostanziale dell’assicuratore del danneggiato D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149 assume natura eccezionale, sia da un punto di vista sostanziale- non vi è titolo contrattuale in tale senso- che da un punto di vista formale, ossia ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., venendo in rilievo un obbligo di pagamento in capo a un soggetto che, non essendo nè debitore nè garante di un obbligo altrui, si trova nondimeno obbligato al pagamento. Pertanto, tale obbligo risarcitorio, che sorge ex lege, deve essere insuscettibile di applicazione oltre i casi specificatamente previsti, e poichè la lettura della legge si riferisce solo ai “danneggiati”, e non anche a eventuali cessionari del relativo credito, la relativa pretesa nei conforti di Zurich deve essere rigettata.
3. MY WAY propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. Zurich Insurance Public Limited Company resiste con controricorso.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso; la controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni, di condividere la proposta del relatore.
6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 1260,1263 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 (codice delle assicurazioni), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con ulteriore violazione degli artt. 12 e 14 disp.att. c.c., nonchè degli artt. 1260 e 1263 c.c. sul piano della libera circolazione dei crediti, per avere la sentenza impugnata affermato che il cessionario del diritto al rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’autovettura sostituiva non può rivolgere alcuna richiesta ai sensi del suindicato D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149.”
Sostiene la My Way che, in mancanza di esplicito divieto rivolto ai danneggiati da sinistro stradale di avvalersi della cessione del credito, non è necessario che l’art. 149 CdA legittimi l’esperibilità dell’azione tanto da parte dei danneggiati, quanto da parte degli eventuali cessionari del relativo credito, proprio perchè l’art. 1260 c.c. è norma generale rispetto alla quale l’art. 149 CdA non si pone in termini di “eccezione”.
7. Il collegio rileva che si configura un problema preliminare che emergeva fin dal primo grado di giudizio. Ovvero ritiene che sia stata violata la regola del litisconsorzio necessario, che nella fattispecie si configura in ordine all’azione concernente il credito fatto valere e ciò ancorchè esso sia stato ceduto a terzi, come nella specie.
Infatti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, art. 144, comma 3 (Cfr. Cass. 21896/2017; Cass. 20374/2015; Cass. 5928/12).
Nel caso di specie l’azione doveva proporsi anche nei confronti della responsabile danneggiante, cioè della proprietaria del veicolo antagonista ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, 7.
8. Pertanto, la Corte cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, così rimettendo le parti davanti al primo giudice.
P.Q.M.
la Corte cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, così rimettendo le parti davanti al primo giudice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 9 gennaio 2020
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