LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19195/2017 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Fusco Fikomena, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto Provincia di Milano, presso Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 08/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2019 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità della documentazione prodotta in data 13/05/2019 e per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Milano ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino albanese D.A. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 24/10/2016, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, in quanto, sebbene destinatario di precedente decreto di espulsione del 01/02/2016 – oggetto di impugnazione parimenti rigettata – non avrebbe ottemperato al correlato ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Milano.
2. Il ricorrente aveva lamentato: i) la mancata valutazione in concreto della situazione familiare del ricorrente (che era occupato ed aveva tutti i familiari residenti regolarmente in Italia); ii) la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria, per preteso rischio di fuga, in violazione dell’art. 7 Direttiva UE 115/2008; iii) la mancata traduzione del decreto in lingua conosciuta dallo straniero, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7.
3. A motivazione del rigetto del ricorso, il giudice a quo ha osservato: i) che l’amministrazione aveva “dimostrato di avere scrupolosamente considerato la posizione del ricorrente”; ii) che questi era a conoscenza dell’obbligo di allontanarsi dal territorio italiano ma aveva scelto di restarvi volontariamente, nè del resto aveva “provato di essersi allontanato ed eventualmente rientrato nuovamente”; iii) che la sottoscrizione di contratti e documenti in lingua italiana, l’impugnazione del precedente decreto di espulsione e la sua presenza in Italia da oltre due anni rendevano verosimile la sua conoscenza e comprensione della lingua italiana.
4. Avverso detta ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Intimata Prefettura di Milano non ha svolto difese.
5. Con ordinanza interlocutoria n. 27708 del 30/10/2018 la Sezione 6-1 di questa Corte ha rinviato la causa in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle produzioni effettuate dal ricorrente, in data 13/05/2019, al di fuori delle condizioni di cui all’art. 372 c.p.c., come eccepito dalla Procura generale.
7. Con il primo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, “per omessa valutazione comparativa del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente e della Direttiva Europea 115/2008/CE”.
7.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non indica in alcun modo quando e quali vincoli familiari abbia dedotto (e provato) nel corso del giudizio di merito, asserendo genericamente nello stesso ricorse che “per dovere di cronaca si informa Codesta Corte che il ricorrente è convivente con cittadina italiana con regolare contratto di lavoro e svolgimento di attività lavorativa e dotata di un’abitazione con contratto registrato”.
8. Con il secondo mezzo ci si duole della “Carenza di motivazione in ordine al presunto pericolo di fuga” (che consente di derogare all’obbligo di concedere un termine per la partenza volontaria), sul presupposto che “l’autorità amministrativa nel negare la concessione di un termine per il rimpatrio volontario si fosse basata su delle motivazioni che non essendo state singolarmente ed adeguatamene motivate non possono che essere considerate mere clausole di stile che da sole sarebbero già sufficienti ad inficiare la validità del decreto oggetto di impugnazione”.
8.1. La censura, del tutto generica, è inammissibile anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui “non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero fondata su un pregresso rifiuto di stato di soggiorno, solo perchè esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo” (Cass. 10243/2012, 10243/2012).
9. Ne terzo motivo si adduce il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” con riguardo all’accertamento della sufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dell’espulso, ai fini dell’obbligo di traduzione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 7; in particolare si lamenta che il Giudice di Pace abbia ritenuto che il cittadino albanese “fosse in grado di comprendere il contenuto del provvedimento amministrativo, redatto oltre che nelle lingue veicolari anche in italiano, sulla base del fatto che il ricorrente fosse già presente sul territorio italiano da due anni e sul fatto che egli avesse già proposto impugnazione del precedente provvedimento di soggiorno, oltre che aver presentato a sostegno della sua permanenza documentazione di soggiorno i cui prestampati e la loro sottoscrizione sono redatti in lingua italiana”, e che nel decreto di espulsione si facesse “riferimento ad un’asserita mancanza a reperire un interprete di lingua albanese”.
9.1. Il motivo è inammissibile in quanto la censura motivazionale non rispetta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – come riformato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – che ha circoscritto tale vizio all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ponendo a carico del ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, 8353/2014; conf. ex multis Cass. 27415/2018).
10. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non essendovi difesa della parte intimata, va omessa la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.
11. Trattandosi di procedimento esente ex lege dal pagamento del contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17 (ex multis, Cass. 8891/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020