LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11251/2018 proposto da:
A.O.J., elettivamente domiciliato in Rossano Viale Michelangelo 33, presso lo studio dell’Avv.to Rossano per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Questura Parma;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/10/2019 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bologna con decreto in data 25/9/2017, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale dei minorenni di Bologna in ordine all’istanza avanzata D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, da A.O.J. padre del minore C.G., volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore.
Il ricorrente aveva riferito al Tribunale dei Minorenni di Bologna e poi alla Corte di Appello di Bologna che il figlio minore era nato in Italia il 27 ottobre 2013 dalla relazione con una donna sua connazionale e che in caso di suo rimpatrio, sarebbe andato incontro ad una situazione di precarietà dannosa per il loro equilibrio psicofisico.
Avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Brescia i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con tre motivi di ricorso il ricorrente censura sotto differenti profili la violazione e la falsa applicazione della medesima norma di legge D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 e chiede la cassazione del provvedimento della Corte di Appello di Bologna che ha confermato il decreto emesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, dal Tribunale dei Minorenni di Bologna, esponendo che il suo allontanamento dall’Italia ed il suo rimpatrio avrebbe causato al figlio minore un danno grave.
Il ricorrente lamenta il disagio psicofisico cui andrebbe incontro il figlio nato in Italia, sebbene dalla relazione dei servizi sociali risulta che il minore viva a ***** con la madre che lavora in quella città.
Preliminarmente occorre osservare che il Ministero dell’Interno e la Questura di Parma non sono legittimati passivi nel presente procedimento che doveva invece essere incardinato nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.
Infatti secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 14063 del 28/05/2008 in tema di richiesta di autorizzazione all’ingresso o permanenza D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3: “In materia di autorizzazione all’ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi dell’art. 31, comma 3, controparte processuale è il P.M. davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d’appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte, onde, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte”.
Lo stesso principio è stato affermato in Sez. 1, Sentenza n. 10136 del 02/05/2007: “Parte necessaria del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 31 T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), e legittimata a parteciparvi anche in sede di impugnazione, è esclusivamente il P.M. giacchè la invocata tutela giurisdizionale è diretta alla composizione di un conflitto la cui soluzione non comporta la prevalenza di una fra due contrapposte posizioni giuridiche, una delle quali appartenente alla P.A., ma è funzionale alla salvaguardia dell’unico interesse coinvolto (quello del minore). D’altronde, la legge non prevede il previo intervento di un’autorità amministrativa, nè è dato di individuare nel quadro normativo alcun’altra parte pubblica chiamata a contraddire (come, ad esempio, il prefetto, ex art. 13 bis D.Lgs. citato, in tema di opposizione al decreto di espulsione da lui emesso); inoltre, in detto procedimento, il P.M. è pur sempre portatore dell’interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme sull’immigrazione e, quindi, titolare del potere-dovere di contrastare eventuali tentativi di aggirarne la disciplina mediante la strumentalizzazione del minore”.
In ordine a questione pregiudiziale non sollevata dalle parti nei gradi precedenti si è espressa Sez. 5, Sentenza n. 20978 del 13/09/2013: “…la regola di cui all’art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; opera anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito. Peraltro il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d’ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire e, ove il rilievo venga effettuato in sede di legittimità, la sentenza va cassata senza rinvio, esclusa ogni pronuncia nel merito trattandosi di impugnazione inammissibile”.
Per quanto sopra il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., perchè la domanda non poteva essere proposta per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Questura di Parma. Nulla per le spese dell’intero procedimento.
PQM
Cassa il decreto impugnato senza rinvio perchè la domanda non poteva essere proposta per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Questura di Parma. Nulla per le spese dell’intero procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020