Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.282 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28294/2015 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Milizie 3, presso lo studio dell’avvocato Peter Farrell e rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Carboni, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Italsette s.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore Mario Tracanella, rappresentate e difese dagli Avv. Tracanella Umberto, Fontin Maria Aurelia, dom. c/o presso Calo Maurizio;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3056/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/10/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 31/10/1996 la Italsette s.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano i suoi ex amministratori, ossia il Dott. C.E. e il Dott. F.B.M., nonchè gli ex membri del Collegio sindacale, dottori T.M., D.G. e L.A., al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni in relazione ad un atto di mala gestio, costituito dalla concessione di ipoteca di 2 grado su di un immobile di sua proprietà sito a ***** a favore di Centrobanca s.p.a., avvenuta in forza di Delib. Assembleare Totalitaria 6 novembre 1991, ed eseguita in pari data.

L’attrice ha sostenuto che l’iscrizione ipotecaria era stata concessa allorchè le sue azioni erano possedute da Septimer s.r.l. (che le avrebbe poi cedute a Comitas s.p.a., sottoposta dalla fine del 1992 a procedura di liquidazione coatta amministrativa) a favore di Centrobanca, per garantire un prestito da questa concesso a Megaron s.r.l., società questa controllata a sua volta dalla stessa Septimer, senza alcuna valida giustificazione e alcun vantaggio.

Italsette non solo non aveva ricavato alcun vantaggio, ma era stata invece spogliata per effetto dell’escussione della garanzia e della vendita dell’immobile con l’assegnazione alla creditrice ipotecaria della somma di Euro 3.031.035,54.

Dopo la costituzione in giudizio di tutti i convenuti e delle compagnie assicurative degli ex sindaci e una lunga trattativa era stata dichiarata l’estinzione del processo fra Italsette e gli ex sindaci in ragione dell’intervenuta transazione.

Con sentenza del 3/10/2011 il Tribunale di Milano ha dichiarato i convenuti C.E. e F.B.M. responsabili dei danni arrecati a Italsette e per l’effetto li ha condannati in solido a corrispondere alla società, nel frattempo posta in liquidazione, la somma di Euro 2.020.724,00, oltre rivalutazione e interessi, nonchè alla rifusione delle spese di lite, respingendo le domande degli ex sindaci nei confronti delle società assicuratrici terze chiamate a spese compensate.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello C.E., a cui ha resistito l’appellata Italsette. La Corte di appello di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa con sentenza del 14/7/2015 ha respinto il gravame, condannando il C. alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Avverso la predetta sentenza del 14/7/2015, notificata il 24/9/2015, con atto notificato il 23/11/2015 ha proposto ricorso per cassazione C.E., svolgendo quattro motivi. L’intimata Italsette non si è costituita ritualmente in giudizio, limitandosi al deposito di una procura notarile del 15/1/2016 e al mutamento di elezione di domicilio del 13/9/2016 e quindi di una memoria dell’8/10/2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. Fall., art. 206, comma 1.

1.1. Era pacifico in causa e risultava dalle sentenze di primo e secondo grado che dall’11/11/1991 le azioni pari all’intero capitale sociale di Italsette, già appartenute a Septimer s.r.l., erano state trasferite da quest’ultima a Comitas s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa dalla fine del 1992.

Pertanto, quando era stata introdotta la lite in primo grado, e cioè il 31/10/1996, Italsette era interamente controllata dalla Comitas in l.c.a.; per tale ragione anche Italsette doveva soggiacere alle disposizioni previste per la liquidazione coatta amministrativa e quindi alla L. Fall., art. 206, che subordina la proposizione dell’azione di responsabilità all’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione (nel caso, l’ISVAP) che non risultava essere stata rilasciata.

1.2. La L. Fall., art. 206, in tema di poteri del commissario dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, prevede che l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 c.c., debba essere esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

La disposizione in questione si riferisce esclusivamente all’impresa in liquidazione e non già alle società da questa controllate o, come nella fattispecie, integralmente acquisite dopo i fatti sui quali si si fonda l’azione di responsabilità: tali ipotesi sono al di fuori dell’ambito di riferimento della norma.

Vertendosi in tema di limiti al diritto di agire in giudizio a tutela di un diritto soggettivo, la norma è soggetta a stretta interpretazione e non ammette l’estensione analogica a casi simili e materie analoghe.

2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono connessi e appare opportuno esaminarli congiuntamente.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1237,1241,1242,1243 c.c..

Il ricorrente ricorda e premette che l’immobile di ***** di proprietà di Italsette era stato acquistato da IFI – Interinvest e pagato con cambiali tratte emesse da quest’ultima e che l’ultima portatrice di tali cambiali era Septimer s.r.l..

Questa società, con lettera del 14/7/1998 aveva proposto irrevocabilmente a Comitas in l.c.a., controllante al 100% di Italsette, la cessione del credito ipotecario incorporato in dette cambiali con mandato, pure irrevocabile, a utilizzare da subito i titoli per intervenire nella vendita forza del compendio immobiliare di *****, nell’ambito di una trattativa intercorsa appunto tra C. e la Comitas diretta a comporre una controversia connessa al ruolo di amministratore ricoperto in tale società dal C.; tale offerta irrevocabile era da intendere in anticipata attuazione degli accordi transattivi intercorrenti fra Comitas, Septimer, Megaron e C.; in ragione dei lunghi tempi per conseguire la necessaria autorizzazione il mandato prevedeva l’utilizzo immediato dei titoli per intervenire nella procedura esecutiva in corso al Tribunale di Bolzano, peraltro effettuato senza successo dal mandatario di Comitas.

Secondo la ricorrente, la consegna delle cambiali da parte di Septimer, da lui controllata, a Italsette, e per essa alla sua controllante Comitas, aveva comportato da parte di Septimer e C. la rimessione del debito incorporato in tali titoli con la conseguente compensazione dell’obbligazione risarcitoria del ricorrente e verso Italsette, estintasi in conseguenza dell’avvenuto adempimento.

L’obbligazione risarcitoria si era estinta anche se la transazione non si era perfezionata perchè le cambiali erano state rimesse nell’interesse del Dott. C. e della Septimer; era di palmare evidenza che tale consegna era avvenuta per estinguere la posizione debitoria; Italsette aveva comunque tratto beneficio dell’operazione derivante dalla consegna delle tratte in originale, sia perchè le cambiali non erano mai state restituite, sia perchè Italsette con lettera del suo legale del 10/9/1998 aveva precisato che anche in caso di mancata utilizzazione delle cambiali per l’intervento nella procedura esecutiva da parte di Comitas le stesse dovevano comunque intendersi in restituzione a Italsette.

Di conseguenza, il danno eventualmente prodotto a Italsette per via della concessione a Centrobanca dell’ipoteca era stato compensato dalla liberazione del debito di Italsette incorporato nelle cambiali garantite da ipoteca di primo grado sull’immobile venduto per importo superiore al danno così come liquidato.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1237,1241,1242,1243, nonchè artt. 1180,1188 e 1189 c.c..

Non rilevava che l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria fosse stato effettuato da Septimer s.r.l. perchè l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, adempimento nella specie eseguito mediante rimessione del debito portato dalle cambiali tratte possedute da Septimer.

Nè rilevava che la consegna fosse stata eseguita a favore di Comitas, sia perchè ciò era avvenuto d’accordo con Italsette, che l’aveva indicata come destinataria con la lettera 10/9/1998 del suo legale, sia perchè Italsette aveva approfittato della consegna di tali cambiali, eliminando il relativo debito dai suoi bilanci.

Per finire, in subordine, il ricorrente osserva che la consegna delle cambiali a Comitas aveva avuto efficacia estintiva dell’obbligazione risarcitoria quantomeno ai sensi dell’art. 1189 c.c., tenuto conto del ragionevole affidamento ingenerato al riguardo da Italsette e del fatto che nelle trattative intercorse Comitas aveva sempre agito per conto di Italsette e su suo incarico, non avendo ragione di contrastare l’accettazione da parte di Comitas della consegna degli effetti cambiari.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1175,1337 e 1375 c.c., nonchè del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost..

Se venisse confermata la conclusione attinta dalla sentenza impugnata e l’erroneo diniego della compensazione tra le reciproche posizioni creditorie in questione, ne conseguirebbe che il C. sarebbe costretto a risarcire due volte lo stesso danno, avendo già adempiuto all’obbligazione risarcitoria con la consegna degli originali delle cambiali.

2.5. La struttura portante dell’argomentazione critica articolata con il secondo motivo, rispetto alla quale gli altri due motivi svolgono una funzione ancillare di supporto (il terzo per superare obiezioni legate ai profili soggettivi delle figure del solvens e dell’accipiens, il quarto per rafforzare la tesi con argomento a contrario), si fonda sulla rimessione del debito che gravava su Italsette in conseguenza dell’acquisto dell’immobile di ***** che le era stato venduto da IFI-Interinvest contro emissione di una serie di cambiali tratte, in quel momento possedute da Septimer s.r.l. e quindi creditrice cambiaria di Italsette.

L’assunto del ricorrente è che Septimer, d’intesa con lui, che la controllava, ha rimesso le cambiali a Comitas s.r.l., società controllante di Italsette, comunque d’intesa anche con Italsette, conferendo altresì mandato a intervenire nella procedura esecutiva relativa all’immobile di ***** con un titolo (ipoteca di primo grado) poziore rispetto a quello posseduto dal creditore esecutante e comunque con autorizzazione a trattenere in ogni caso i titoli di credito.

Ciò avrebbe comportato a norma dell’art. 1237 c.c., l’estinzione del diritto di credito relativo sia al rapporto cambiario, sia al rapporto fondamentale, perchè la restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, formava prova della liberazione, anche rispetto ai condebitori in solido.

2.6. Il ricorrente C.E. argomenta approfonditamente anche per superare i profili di discontinuità soggettiva nella ricostruzione della vicenda.

E’ vero che il credito relativo alla responsabilità quale amministratore di Italsette era vantato da tale società nei suoi confronti e non nei confronti di Septimer, ma questa società, da lui controllata, ben poteva adempiere al debito altrui (ossia del C.) ex art. 1180 c.c..

E’ vero che la consegna dei titoli era avvenuta a favore di Comitas, ma questa era la controllante di Italsette e in ogni caso Italsette vi aveva consentito, designandolo a ricevere il pagamento, e ne aveva beneficiato, eliminando successivamente la posizione debitoria dai propri bilanci; comunque, alla luce del comportamento tenuto da Italsette durante la trattativa, Septimer aveva pagato a Comitas, quale creditore apparente legittimato a ricevere il pagamento.

2.7. E’ bene precisare che il ricorrente non sostiene che sarebbe stata raggiunta una intesa transattiva, esclusa recisamente nella sentenza impugnata, che richiedeva la forma scritta ad probationem e, per quanto riguarda la Comitas, anche l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza sulla procedura di liquidazione coatta.

Il ricorrente sostiene invece che la consegna dei titoli e la conseguente estinzione del credito ivi cristallizzato avrebbe estinto la sua obbligazione risarcitoria verso Italsette, mediante cioè un “pagamento”, a cui si richiama evocando, di volta in volta, la possibilità di effettuarlo da parte di un terzo ex art. 1180 c.c., di indirizzarlo ad un soggetto designato dal creditore, come l’indicatario o adiectus solutionis causa, ex art. 1188 c.c., o, ancora, sottolineando la rilevanza della sua esecuzione nei confronti del creditore apparente.

2.8. I motivi sopra esposti e illustrati non superano però il vaglio di ammissibilità.

La tesi a base del secondo e terzo motivo, in ordine all’avvenuta estinzione del debito risarcitorio del ricorrente per effetto del pagamento da parte di un terzo (la società Septimer), effettuato rimettendo il debito, incorporato nelle cambiali da essa detenute, della società Italsette (creditrice del C.), attraverso la restituzione delle cambiali da questa emesse (restituzione peraltro avvenuta a mani di un terzo soggetto, la società controllante Comitas), risulta del tutto nuova e per di più presuppone accertamenti di fatto (circa l’intento remissorio di Septimer e satisfattorio del credito di Italsette verso il ricorrente) di cui non v’è traccia alcuna nella sentenza impugnata e che non risultano mai dedotti e richiesti dall’appellante, a quanto emerge dal contenuto del ricorso, che tace al proposito.

Lo stesso discorso vale per il quarto motivo, che introduce questioni di correttezza e buona fede, altrettanto inedite.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Infatti i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito, nè rilevabili di ufficio (Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 – 1, n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01; Sez. 3, n. 15196 del 12/06/2018, Rv. 649304 – 01; Sez. 2, n. 14477 del 06/06/2018, Rv. 648975 – 02; Sez. 1, n. 25319 del 25/10/2017, Rv. 645791 – 01).

2.9. Per completezza, la Corte aggiunge che comunque il ricorrente non riesce a confutare puntualmente l’ulteriore assunto della Corte milanese, secondo la quale la persistenza dell’appostazione del credito relativo alle cambiali tratte incorporanti il debito di Italsette nel bilancio di Comitas dimostrava che l’obbligazione di Italsette non era affatto estinta poichè le cambiali risultavano ancora azionabili, seppur dalla controllante, nei suoi riguardi.

2.10. Inoltre le censure del ricorrente non sono adeguatamente specifiche sotto un particolare profilo; anche ammettendo l’irreversibilità dell’estinzione del credito incorporato nelle cambiali tratte, prodotta per facta concludentia ai sensi dell’art. 1237 c.c., ed escludendo la configurabilità di un atto di liberalità, in difetto dell’animus donandi in capo a Septimer, ciò che manca per potersi leggere un atto giuridico di pagamento nell’atto di dazione delle cambiali e nella conseguente rinuncia al credito che ad esso accedeva è la manifestazione di volontà del solvens di voler procedere in tal modo all’estinzione di un diritto di credito determinato (e cioè, nella specie, il diritto di credito di Italsette al risarcimento del danno provocatole dal suo ex amministratore C.E.).

In tutta la complessa argomentazione critica del ricorrente non si scorge sulla base di quali elementi l’attribuzione eseguita da Septimer in favore di Comitas e fors’anche di Italsette, mediante la consegna delle cambiali e la rinuncia al credito cartolare, possa essere ritenuta avvenuta a titolo di pagamento del credito di Italsette verso C., in totale difetto di un atto qualificabile come imputazione di pagamento.

Secondo il ricorrente, che richiama il contenuto del suo atto di appello (ricorso, pag.23), la dazione si connotava come “anticipata attuazione degli accordi transattivi” tra Comitas, Septimer, Megaron e C.; la lettera del 14/7/1998 diretta a Comitas in l.c.a., comunque non riprodotta nel ricorso, nè sintetizzata, ma solamente evocata attraverso il richiamo dell’atto di appello, si innestava – a quanto riferisce il ricorrente – in una trattativa tra lo stesso C., di rappresentato dall’avv. Ceccon, e la Comitas, in persona del commissario avv. Bazzani, “diretta a comporre una controversia connessa al ruolo di amministratore che C. aveva svolto in seno a Comitas prima che questa venisse collocata in l.c.a.”.

Quindi non solo fa difetto l’imputazione del pagamento al debito del C. verso Italsette, ma lo stesso ricorrente evoca una sua diversa possibile posizione debitoria a cui si riferiva la trattativa transattiva abortita con Comitas per la mancata concessione della prescritta autorizzazione dell’ente di vigilanza.

2.11. Il richiamo operato dal ricorrente alle norme che regolano la compensazione, ossia agli artt. 1241,1242,1243 c.c., non è pertinente rispetto alla sua tesi difensiva, con la quale sostiene che il suo debito risarcitorio sarebbe stato “pagato” da un terzo, sicchè non vi sarebbe alcun controcredito, in particolare del C., da portare in compensazione.

Indubbiamente l’autore del versamento privo di idoneo titolo giustificativo – e cioè semmai Septimer s.r.l. – potrebbe esercitare un’azione a carattere restitutorio verso Italsette o sul presupposto della ripetizione di quanto indebitamente versato o in virtù dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; tuttavia tale azione, comunque non esercitata nel presente giudizio, appartiene semmai al solvens e non all’odierno ricorrente 2.11. Quanto esposto varrebbe a tacitare i dubbi di squilibrio del rapporto, in contrasto con i principi di buona fede e solidarietà, agitati dal ricorrente con il quarto motivo, comunque inammissibile, esso pure, per novità.

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese, in difetto di rituale costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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