Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.287 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6180/2018 proposto da:

Coim Srl, in Liquidazione Concordato Preventivo, in persona del Commissario Liquidatore C.I.; La Giraffa Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Mario Fascetti 5, presso lo studio dell’avvocato Caporossi Gianluca, rappresentati e difesi dagli avvocati Brancati Corrado, Siano Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Autostrade per L’Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria 95, presso lo studio dell’avvocato Galvani Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente incidentale –

e contro

Coim Srl in Liquidazione Concordato Preventivo, in persona del Commissario Liquidatore C.I.; La Giraffa Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Mario Fascetti 5, presso lo studio dell’avvocato Caporossi Gianluca, rappresentati e difesi dagli avvocati Brancati Corrado, Siano Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrenti –

e contro

Futura 3000 Srl, Sb Costruzioni Srl In Liquidazione;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, in subordine invio atti alle S.U.;

udito l’avvocato Marco Tullio Marcucci con delega per i ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto di quello incidentale;

udito l’avvocato Andrea Galvani per il contro ricorrente incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento di quello incidentale.

FATTI DI CAUSA

Autostrade per l’Italia ha proposto alla Corte d’appello di Ancona opposizione alla stima dell’indennità di esproprio di una fascia di terreno in Senigallia, di cui erano proprietari le società Giraffa, Sb Costruzioni, Coim e Futura, avente destinazione edificabile residenziale (per mq. 1535), utilizzata per l’ampliamento della terza corsia dell’autostrada *****, per effetto del decreto di esproprio del 10 settembre 2015.

La Corte, con ordinanza del 10 agosto 2017, ridimensionando la maggiore stima operata dal Collegio dei periti, per quanto ancora interessa, ha determinato l’indennità di esproprio in Euro 68200,00, nonchè le indennità di occupazione d’urgenza e di occupazione temporanea di una porzione non espropriata.

La Corte ha valutato come legalmente inedificabile, e stimato di conseguenza, l’area ricompresa nella fascia di rispetto autostradale, ravvisandovi un vincolo assoluto di inedificabilità a carattere generale riguardante tutti i cittadini che si trovano in una determinata posizione di vicinanza rispetto all’opera pubblica, indipendentemente dall’intervento ablatorio, senza possibilità di indennizzare il dedotto pregiudizio per la perdita della volumetria.

Le società Coim e Giraffa hanno proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta Autostrade per l’Italia che ha presentato ricorso incidentale e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale denuncia, sulla base di un unico motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 26 e 28, per avere negato l’indennizzo per la perdita della volumetria relativa alla fascia di rispetto.

Premesso che l’ordinanza impugnata ha accertato che i terreni erano “compresi in fascia di rispetto” ed ha escluso l’indennizzabilità per la perdita di volumetria della suddetta fascia, divenuta inedificabile per legge, il motivo è inammissibile.

Esso postula un accertamento di fatto, esorbitante dalle attribuzioni del giudice di legittimità, diverso e comunque ulteriore rispetto a quello risultante dall’ordinanza, circa l’inclusione solo parziale dell’area di proprietà nella fascia di rispetto, cioè l’esistenza di una porzione di area residua contigua pregiudicata dalla creazione (o dall’allargamento) della fascia di rispetto per la perdita di volumetria, senza neppure chiarire quale sia in concreto la perdita lamentata, se riferita soltanto all’area residua o anche a quella inserita nella fascia di rispetto e dove la volumetria perduta dovrebbe essere recuperata.

L’accertamento impropriamente richiesto postula inoltre la verifica dell’unitarietà della destinazione economica dell’intera area prima della vicenda espropriativa, cioè del nesso di funzionalità tra la parte espropriata o colpita dalla fascia di rispetto e l’eventuale porzione residua, quale presupposto della rilevanza sotto il profilo indennitario di quest’ultima.

Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in materia espropriativa, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda (ulteriore ragione di perplessità deriva dal riferimento all’area di rispetto come espropriata, in relazione all’affermazione dell’ordinanza secondo cui “lo specifico terreno di mq. 1535 “assoggettato ad esproprio… può configurarsi come una estensione delle pertinenze dell’abitazione posta sul lotto limitrofo”) e senza farsi carico di sottoporre a congrua critica l’accertamento compiuto in sede di merito mediante mezzo appropriato (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorso incidentale di Autostrade per l’Italia, notificato il 29 marzo 2018 avverso l’impugnata ordinanza del 10 agosto 2017, non notificata, è tardivo e, quindi, inefficace, essendo il ricorso principale inammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna le ricorrenti principali alle spese, liquidate in Euro 3800,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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