LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27133/2018 proposto da:
S.S., Sb.Si., elettivamente domiciliati in Roma, Via Mario Fascetti 5, presso lo studio dell’avvocato Caporossi Gianluca, rappresentati e difesi dagli avvocati Brancati Corrado, Siano Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Autostrade per L’Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Galvani, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente incidentale –
e contro
S.S., Sb.Si., elettivamente domiciliati in Roma, Via Mario Fascetti 5, presso lo studio dell’avvocato Caporossi Gianluca, rappresentati e difesi dagli avvocati Brancati Corrado, Siano Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; in stretto subordine invio atti alle S.U.;
udito l’avvocato Marco Tullio Marcucci con delega per i ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento;
udito l’avvocato Andrea Galvani per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
Autostrade per l’Italia ha proposto alla Corte d’appello di Ancona opposizione alla stima dell’indennità di esproprio di una fascia di terreno, in Senigallia, di cui erano proprietari S.S., Sb.Si. e le società Sb Costruzioni, Coim e Futura, avente destinazione edificabile residenziale, utilizzata per l’ampliamento della terza corsia dell’autostrada *****, per effetto del decreto del 10 settembre 2015.
La Corte, con ordinanza del 26 febbraio 2018, ridimensionando la maggiore stima operata dal Collegio dei periti, per quanto ancora interessa, ha determinato l’indennità di esproprio in Euro 38010,00 e l’indennità di occupazione d’urgenza, oltre accessori; ha valutato come legalmente inedificabile, e stimato di conseguenza, l’area ricompresa nella fascia di rispetto autostradale, ravvisandovi un vincolo assoluto di inedificabilità a carattere generale riguardante tutti i cittadini che si trovano in una determinata posizione di vicinanza rispetto all’opera pubblica, indipendentemente dall’intervento ablatorio, senza possibilità di indennizzare il dedotto pregiudizio per la perdita della volumetria.
S.S. e Sb.Si. hanno proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta Autostrade per l’Italia, che ha presentato ricorso incidentale, resistito dai ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale denuncia, sulla base di un motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 26 e 28, per avere negato l’indennizzo per la perdita della volumetria relativa alla fascia di rispetto.
L’ordinanza impugnata ha accertato che “l’area ricade all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada” ed ha ritenuto non applicabile il D.P.R. n. 327 del 2017, art. 33, in tema di espropriazione parziale, in mancanza di uno stretto collegamento della parte residua con la parte espropriata, idoneo a configurare una unità economica e funzionale dell’intero immobile, non risultando provato un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorabile con l’indennizzo relativo alla porzione espropriata.
Tanto premesso, il motivo è inammissibile.
Esso postula un accertamento di fatto, esorbitante dalle attribuzioni del giudice di legittimità, diverso e comunque ulteriore rispetto a quello risultante dalla ordinanza, circa l’inclusione solo parziale dell’area di proprietà nella fascia di rispetto, cioè l’esistenza di una porzione di area residua contigua pregiudicata dalla creazione (o dall’allargamento) della fascia di rispetto per la perdita di volumetria, senza neppure chiarire quale sia in concreto la perdita lamentata, se riferita soltanto all’area residua o anche a quella inserita nella fascia di rispetto e dove la volumetria perduta dovrebbe essere recuperata.
L’accertamento impropriamente richiesto postula inoltre la verifica dell’unitarietà della destinazione economica dell’intera area prima della vicenda espropriativa, cioè del nesso di funzionalità tra la parte espropriata o colpita dalla fascia di rispetto e l’eventuale porzione residua, quale presupposto della rilevanza sotto il profilo indennitario di quest’ultima.
Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in ambito urbanistico, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda (ulteriore ragione di perplessità deriva dal riferimento all’area di rispetto come espropriata, in relazione all’affermazione contenuta nell’ordinanza secondo cui “i terreni oggetto di esproprio ricadevano nella loro interezza all’interno della fascia di rispetto autostradale”) e senza farsi carico di sottoporre a congrua critica l’accertamento compiuto in sede di merito mediante mezzo appropriato (art. 360 c.p.c., n. 5).
Il ricorso incidentale di Autostrade per l’Italia, notificato il 29 ottobre 2018 avverso l’impugnata ordinanza del 26 febbraio 2018, non notificata, è tardivo e, quindi, inefficace, essendo il ricorso principale inammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese, liquidate in Euro 3200,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020