LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19404-2017 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Di Dono, n. 3/A, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Mozzi, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Tedesco;
– ricorrente –
contro
D.D., elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Maria Malara, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
O.A., FALLIMENTO *****, FALIMENTO ***** S.N.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 598/2016 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 27/07/2016;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
O.M. ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Nuoro trasferiva l’immobile oggetto di una procedura esecutiva, lamentandone la irritualità. Nel corso della causa di merito deduceva altresì che, essendo intervenuto il fallimento del creditore procedente, in assenza dell’intervento della curatela, il processo esecutivo dovesse essere dichiarato nullo. Il giudizio veniva interrotto e riassunto nei confronti della curatela.
Il Tribunale rigettava l’opposizione agli atti esecutivi nonchè l’opposizione di terzo.
L’Osti appellava la sentenza e la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la nullità del decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva immobiliare. Rigettava per il resto l’impugnazione.
Avverso tale sentenza D.D. ricorreva per cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 18312 del 2014, cassava la decisione impugnata, affermando il principio di diritto secondo cui, in materia di vendita forzata, l’acquisto compiuto dall’aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere dal debitore esecutato o dal terzo solo successivamente, salvo il caso di collusione tra l’aggiudicatario e il creditore.
La Donorascenzi riassumeva la causa innanzi al giudice di rinvio, il quale, attenendosi al predetto principio di diritto, rigettava l’appello proposto dall’Osti, compensando interamente le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.
Avverso tale decisione l’Osti ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La D. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
Il ricorso è carente della sommaria esposizione dei fatti richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Infatti, dalla lettura dell’atto non si ricava quali fossero i motivi originari di opposizione proposti dall’ O., tanto da non poter nemmeno verificare se gli stessi integrassero un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (con conseguente inammissibilità, in questo secondo caso, dell’appello). Peraltro, dal dispositivo della sentenza di primo grado risulta che sarebbe stata proposta pure un’opposizione di terzo, anch’essa rigettata, ma nell’esposizione dei fatti di causa non si fa alcun cenno a tale l’opposizione.
Invero, nel ricorso non è specificato neppure se l’ O. fosse il debitore esecutato o un terzo che vantava diritti sull’immobile espropriato.
Il ricorrente omette pure di specificare chi fosse l’aggiudicatario dell’immobile venduto all’asta e i nominativi dei creditori: elementi, questi ultimi, tutti necessari per verificare la completezza del litisconsorzio.
Ed ancora, dal ricorso non risulta neppure quale fosse il ruolo della D. nel processo esecutivo e quali domande o difese la stessa abbia spiegato nel giudizio di opposizione; della stessa si dice soltanto che ha proposto il primo ricorso di legittimità, conclusosi con pronuncia di cassazione con rinvio.
Infine, non sono illustrate le ragioni della decisione impugnata, emessa a conclusione del giudizio di rinvio, di cui viene riportato solamente il dispositivo, consistente nella mera pronuncia di rigetto.
Tali omissioni impediscono a questa Corte di avere una chiara lettura delle vicende processuali pregresse e rendono, quindi, inammissibile il ricorso.
Ad ogni modo, il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto altri profili.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. Il motivo, tuttavia, risulta privo di specificità, poichè l’ O. non individua chiaramente quale fosse la domanda su cui si è pronunciata la sentenza impugnata, come riportato a pag. 11 e seg. Si ravvisa, pertanto, la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Tale difetto di specificità si estende anche al secondo motivo, con cui si denuncia la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, senza tuttavia non fornisce l’indicazione specifica della domanda su cui vi sarebbe stata l’omessa la pronuncia. Il ricorrente, inoltre, svolge considerazioni evocative di vari atti (sentenza n. 797 del 2007, decreto di trasferimento e sentenza di rinvio, ecc.) in modo del tutto generico, rinviando al contenuto degli stessi senza alcuna attività riproduttiva diretta od indiretta e, dunque, violando – ancora una volta – l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Inoltre, nella seconda parte dell’esposizione ragiona di circostanze di fatto che non sarebbero state considerate, anche qui in violazione del principio di specificità.
Infine, con il terzo motivo si formula una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conforme ai canoni stabiliti dall’elaborazione giurisprudenziale. Infatti, a seguito della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), il vizio denunciabile per cassazione è relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831). Nella specie, il ricorrente si limita ad indicare alcuni documenti di cui la corte territoriale avrebbe omesso l’esame, tuttavia senza chiarire in che termini gli stessi sarebbero decisivi, nè quando e in che modo gli stessi abbiano costituito oggetto di discussione fra le parti.
Sebbene tali considerazioni siano assorbenti, si deve aggiungere che, nella sostanza, l’ O. ha inteso riproporre innanzi al giudice di rinvio una serie di censure che, a suo dire, erano state assorbite dall’accoglimento dell’appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro. Sennonchè, giusto il dispositivo riferito dallo stesso ricorrente, la Corte d’appello non aveva affatto ritenuto che talune dei motivi di gravame dovessero ritenersi assorbiti; al contrario, avendo accolto l’appello solo in parte, ha espressamente “rigetta(to) e in parte dichiara(to) inammissibile per il resto l’appello”. Consegue che, per quanto emerge dalla limitata percepibilità dei fatti di causa, l’unica questione di cui, dopo la precedente pronuncia di questa Corte, sarebbe residuata la possibilità di controvertere nel giudizio di rinvio era costituita dall’eventuale sussistenza di un accordo collusivo fra l’aggiudicatario e il creditore procedente. Tutte le censure illustrate nel ricorso, che non concernono affatto tale profilo, dovrebbero dunque ritenersi inammissibili. Infatti, a prescindere dalla circostanza che il ricorso non illustra neppure le ragioni dell’opposizione e i motivi dell’appello, l’unica alternativa che comunque si profila è che le deduzioni anzidette siano coperte dal giudicato interno formatosi nel corso dei vari gradi di giudizio, ovvero siano nuove. Nell’uno e nell’altro caso sarebbero inammissibili.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020