Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.293 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21161-2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in Roma, via del Monte Oppio, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pascucci, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Rotondi;

– ricorrente –

contro

D.B.G., D.B.C. e D.B.A., rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Pica, domiciliati ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2836/2016 della Corte d’appello di Napoli, depositata l’11/07/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

F.C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile il gravame dalla stessa proposta avverso una sentenza con la quale il Tribunale di Benevento aveva respinto l’opposizione che la medesima F. aveva formulato avverso un’esecuzione forzata promossa da D.B.G., A. e C..

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La F. ha depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. La F., infatti, omette del tutto di illustrare la natura dell’esecuzione forzata opposta, i motivi dell’opposizione, le ragioni della decisione di primo grado, i motivi di appello e le ragioni della sentenza impugnata. Tutto ciò è stato invece sostituito da un resoconto che sottintende la conoscenza tutti gli atti processuali e che si risolve unicamente in apprezzamenti personali negativi sull’operato delle controparti, peraltro con toni ed espressioni non confacenti alla natura dell’atto (nel ricorso si discute ripetutamente di una, non meglio precisata, “esecuzione farsa”).

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo. Le stesse vanno distratte in favore del difensore dei controricorrenti, che ne ha fatto ritualmente richiesta. Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lei proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, da distarsi in favore del difensore di fiducia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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