LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6318-2018 proposto da:
B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA INNOCENZO XI, 8, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO DI MEGLIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE (ADER), *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4917/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 1764/16, sez. 24, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da B.L. in riferimento alle cartelle di pagamento 0***** e ***** per ICI 2002, 2004 e 2005 nonchè ***** per Tarsu 2004-2005.
Avverso detta decisione Equitalia proponeva appello x innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4917/2017, accoglieva l’impugnazione rilevando l’irrituale riassunzione del giudizio da parte della B. dopo la dichiarazione d’incompetenza della CTP de L’Aquila in quanto non notificata all’Agenzia della riscossione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso L’Agenzia della riscossione.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e decisa con motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta l’irritualità della riassunzione del giudizio sostenendo essere sufficiente la proposizione dell’istanza di riassunzione innanzi alla CTP dichiarata competente.
Con il secondo motivo lamenta il vizio di omesso esame su un punto decisivo del giudizio costituito dalla asserita tardiva produzione in appello da parte di Equitalia degli avvisi di avvenuta notifica delle cartelle contestate.
Il primo motivo è manifestamente fondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicchè non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza.(vedi Cass. 12672/15 e Cass. 25363/18).
In particolare è stato affermato che “una volta depositata l’istanza di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 2, nel termine ivi previsto – la specialità del rito tributario rispetto all’ordinario rito civile detta una sequenza procedimentale ben precisa di carattere officioso, nella quale il Presidente, esaminata l’istanza, fissa l’udienza di trattazione e nomina il relatore e quindi la segreteria, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 3, provvede alla comunicazione di cui al citato decreto, art. 31 … ***** (Cass. 25363/18).
Il peculiare carattere di ufficiosità della prosecuzione del processo tributario interrotto, come articolato nella sequenza innanzi riportata, fa sì che in questo caso non trovi spazio la norma di rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, stante l’incompatibilità della disciplina propria di detto subprocedimento, nell’ambito del processo tributario, rispetto a quello seguente all’interruzione del processo civile, stante la connotazione di quest’ultimo in ragione della sua più accentuata natura dispositiva (cfr., in senso conforme, Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4071) (Cass. 25363/18).
Il primo motivo va quindi accolto.
Il secondo motivo è invece infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Cass. 27774/17).
Il secondo motivo va quindi rigettato.
La sentenza impugnata va quindi cassata in accoglimento del primo motivo ricorso e la causa rinviata per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che, nell’attenersi al principio di diritto sopra indicato, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il prosieguo del giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020