Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.305 del 10/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7120-2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN COSIMATO 30, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MONTANINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA FROSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2098/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 725/16, sez. 2, rigettava il ricorso proposto da M.D. avverso l’avviso di accertamento ***** per estimi catastali e il provvedimento di diniego prot. ***** del 3.2.13 per estimi catastali.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 2028/2/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per motivazione apparente.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta natura di lusso della propria abitazione colonica.

Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza che l’abitazione si trovava in zona agricola.

Con il quarto motivo contesta la mancanza di ogni motivazione in ordine all’attribuzione della classe A2 anzichè di quella A3 richiesta.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

La Commissione regionale dopo avere dato ampiamente atto delle argomentazioni proposte dalla contribuente appellante e dal resistente Ufficio motiva la propria decisione nel modo che segue.

“La Commissione, esaminati gli atti, prende atto che dalle verifiche effettuate dall’Ufficio è emersa, in modo chiaro, l’assenza dei requisiti di ruralità dell’abitazione, pertanto l’appello proposto è da respingere….”.

Trattasi di motivazione meramente apparente che non risponde ai requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè al principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost., di obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Occorre rammentare che Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) Nel caso di specie, il mero rimando al contenuto delle verifiche effettuate dall’Ufficio è talmente generico e privo di ogni segno di adesione a quanto ivi indicato, da renderlo privo di effetto al fine di soddisfare quel contenuto minimo che la motivazione deve avere per risultare accettabile.

Deve infatti ritenersi nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti da una delle parti in giudizio, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, ovvero una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, nè indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere. (Cass. n. 7402 del 23/03/2017).

Il primo motivo del ricorso va, quindi, accolto, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472