LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16549-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
ENGIE SERVIZI SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MATTIA IOANNUCCI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 6764/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 9413/16, sez. 62, accoglieva il ricorso proposto dalla Cofely Progetti spa, ora Cofely progetti srl, avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso anno 1999 prot. *****. Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6764/14/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso la società contribuente che ha proposto altresì ricorso incidentale.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la memoria depositata dalla resistente con la quale si chiede la dichiarazione di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto la Commissione regionale del Lazio avrebbe rigettato, con sentenza n. 5577 del 2019, di cui viene allegata copia, l’azione di revocazione proposta dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado della Commissione provinciale a suo tempo pronunciata nella odierna controversia.
La domanda non può essere accolta.
Risulta dalla sentenza prodotta che la stessa è stata depositata in data 2.10.19 e quindi la stessa non è alla data della odierna udienza passata in giudicato non essendo trascorsi i termini per l’impugnazione.
Da ciò discende che attualmente le due controversie quella innanzi a questa Corte e quella concernente il giudizio di revocazione sono entrambe pendenti onde non sussistono impedimenti alla decisione da parte di questo Collegio.
Su tale questione è costante la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, nè, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice “a quo”, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, (Cass. 31920/18; Cass. 11413/10); circostanza che nel caso di specie non risulta dedotta.
Ciò posto e venendo all’esame della controversia, va premesso che l’imposta di registro sulla quale si controverte è quella versata dalla contribuente nell’anno 2002 a seguito della sentenza del Tribunale di Roma 13627/1999 che aveva deciso una causa che vedeva contrapposta la contribuente ad altre parti.
L’istanza non può essere accolta.
Il giudizio civile in questione era successivamente dichiarato estinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 4139/03. Tale sentenza veniva cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza 23403/08, ma il giudizio non veniva riassunto da nessuna delle parti.
Sulla base di queste premesse la contribuente ha adito il giudice tributario per ottenere la mancata restituzione dell’imposta di registro pagata che sostiene non dovuta per caducazione della sentenza del Tribunale di Roma in conseguenza dell’estinzione del giudizio di cui si è detto.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia sostiene la nullità della sentenza per violazione degli artt. 310 e 393 c.c., osservando, in primo luogo, che la CTR ha ritenuto l’intervenuta estinzione del processo civile ma nel dispositivo ha dichiarato di accogliere l’appello dell’Ufficio che aveva invece sostenuto che non risultavano caducati i capi della sentenza del Tribunale di Roma già passati in giudicato.
In secondo luogo, censura la pronuncia per avere dichiarato estinto nel dispositivo il giudizio tributario.
In terzo luogo, ripropone la propria censura già avanzata in appello relativa al passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza del tribunale di Roma che non potevano ritenersi travolti dall’estinzione del giudizio civile.
La società contribuente con il primo motivo di ricorso incidentale lamenta l’erronea dichiarazione della propria contumacia nel giudizio di appello essendosi, invece, essa regolarmente costituita.
Con il secondo motivo lamenta che erroneamente la Commissione regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia dal momento che aveva ritenuto estinto l’intero giudizio civile.
Con il terzo motivo deduce di avere, a suo tempo, impugnato tutti i capi della sentenza del tribunale di Roma onde su nessuno di essi si era formato il giudicato.
La prima censura contenuta nel motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale propongono la medesima doglianza e possono essere esaminati congiuntamente.
Gli stessi sono manifestamente fondati.
La motivazione della impugnata sentenza afferma che la mancata riassunzione del processo civile a seguito della sentenza di rinvio di questa Corte aveva determinato l’estinzione dell’intero processo.
Ciò avrebbe dovuto comportare il rigetto dell’appello, che aveva dedotto che alcuni capi della sentenza del Tribunale di Roma erano passate in giudicato, e di cui invece nel dispositivo si dispone l’accoglimento.
Tale contraddizione tra motivazione e dispositivo rende la sentenza nulla.
Quest’ultima presenta inoltre una ulteriore causa di nullità sollevata nel motivo dell’Agenzia poichè il dispositivo dichiara anche l’estinzione del processo tributario. Statuizione priva di ogni fondamento stante la ricorribilità per cassazione della causa tributaria (di fatto avvenuta) e la mancanza di qualunque sua causa di estinzione.
E’ di tutta evidenza l’intervenuta confusione con la sorte del processo civile.
Da ciò discende l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale sulla base delle dianzi esaminate censure restando assorbite ed impregiudicate le restanti doglianze sollevate da entrambe le parti La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo giudizio alla CTR Lazio in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e quello incidentale nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della presente fase Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020