Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.314 del 10/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21765-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULII, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

R.R.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. R.G. 306/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Isernia, in sede di procedimento, RG n. 306/2017, ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato “l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione peritale” richiamata, riferita a R.R.P., ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese della procedura a favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 oltre accessori di legge, anche ponendo a carico dell’Istituto le spese per l’accertamento peritale. Avverso tale decisione l’Inps aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. affidato ad un solo motivo.

R.R.P. era rimasta intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

Deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso.

Precisa che la R. aveva adito il Tribunale per ottenere il

“riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% utile ad ottenere la pensione di invalidità” e che il CTU, in sede di ATPO, aveva concluso l’indagine peritale statuendo che la periziata era affetta da patologie invalidanti nella misura del 82%

A fronte di tali circostanze risultava quindi errata la condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva escluso la invalidità richiesta.

Il motivo risulta fondato.

Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche la statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza che chiude il procedimento instaurato a seguito del dissenso della parte ricorrente, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento non appellabile ma per il quale non è precluso il ricorso per cassazione”(Cass.n. 13550/2015).

Posta quindi l’ammissibilità del ricorso si osserva ancora che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass.n. 12028/2016).

Nel caso di specie il Tribunale ha genericamente omologato il requisito sanitario richiamando le risultanze della CTU, e quindi rimettendo alla stessa quale fonte integrativa del provvedimento adottato.

In realtà la valutazione del ctu risulta aver escluso la invalidità richiesta pari al 100%, sicchè alcuna soccombenza è riscontrabile a carico dell’Inps, tale da determinare la condanna alle spese.

Il ricorso deve quindi essere accolto e cassata sul punto la sentenza, con rinvio al Tribunale di Isernia perchè decida la controversia,con riguardo al motivo accolto, conformandosi ai principi sopra esposti. Rinvia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Isernia, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 gennaio 2020

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