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Danno parentale, non basta provare la convivenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.31867 del 15/11/2023

Per ottenere il risarcimento del danno parentale, è sufficiente provare il rapporto di convivenza del richiedente con la vittima?

La Terza Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 31867 del 15 novembre 2023, risponde negativamente.

Per la Suprema Corte, infatti, il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.

È invece necessario provare l'incidenza del rapporto "sull’intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà".

La Cassazione aggiunge che anche la prova di uno stato familiare comune, in assenza di un rapporto di parentela, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rapporto affettivo.


Vedi anche:

Danno parentale, rapporto di convivenza, rilevanza, intimità della relazione

In tema di danno parentale, il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. Ciò che rileva è l'incidenza sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 15/11/2023 (ud. 06/11/2023) n. 31867

RITENUTO

che:

1.- Co.Gi. era detenuto presso la Casa Circondariale di (Omissis) quando ha iniziato a sentirsi male, a causa di forti dolori addominali. E' stato ripetutamente, e per giorni successivi, visitato dai medici in servizio presso la struttura (i Dott.ri P.A., C.S., D.S.A.), fino a che è stato trovato in coma nella sua cella ed è stato trasferito in ospedale: lì ha subito un intervento chirurgico, ma è comunque deceduto per una peritonite grave in atto.

1.1.- Ne è seguito un procedimento penale a carico dei medici, che, nei primi due gradi giudizio, sono stati assolti dall'accusa di omicidio colposo. Nel giudizio penale si è costituito parte civile L.E., il patrigno del Co., attuale ricorrente, convivente con la madre del detenuto.

La Corte di cassazione, sezione penale, tuttavia, su ricorso della parte civile, con decisione 12238/2016, ha annullato ai soli effetti civili le assoluzioni, ed ha ordinato un nuovo giudizio con l'obiettivo di valutare se l'omessa adozione di indagini strumentali (radiografie ed altro) e un tempestivo ricovero del paziente in ospedale avrebbero evitato l'evento.

2.- La causa è stata dunque riassunta dal L. davanti alla Corte di Appello di Ancona, dove si sono costituiti i medici assolti nel giudizio penale, ed hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni UnipolSai, anche essa costituita.

Tutte parti convenute, dunque, hanno chiesto, in quella sede, il rigetto della domanda, avanzata dal L., di risarcimento del danno parentale, dovuto alla perdita del rapporto con il figliastro.

3.- La Corte di Appello di Ancona, prima di valutare se, contrariamente a quanto assunto dai giudici penali di merito, e conformemente a quanto ipotizzato dalla Cassazione penale, vi fosse un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, ha, preliminarmente, rigettato la domanda, ritenendo che il L. non avesse provato di essere in relazione qualificata con la vittima, o meglio, non avesse provato l'esistenza di una relazione affettiva con costui.

4.- Contro questa decisione il L. ricorre con quattro motivi, di cui chiedono il rigetto D.S.A. ed P.E., che si sono costituti con controricorso.

CONSIDERATO

che:

La ratio della decisione impugnata.

I giudici del rinvio, innanzitutto hanno richiamato la regola di giudizio secondo cui "nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile" (Cass. 15859/2019; Cass. 16916/2019).

Conseguentemente, hanno ritenuto che la pretesa del L. andasse verificata autonomamente nel giudizio civile, senza tener conto di come era stata valutata in quello penale, dove il L., si ricorderà, era stato ammesso a costituirsi parte civile.

Ciò premesso hanno osservato che il L. ha allegato di essere convivente con il defunto, ma che tuttavia, non ha allegato e non ha dimostrato affatto di avere con costui un legame affettivo, ossia una convivenza qualificata da un legame di tipo parentale, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale.

Motivi di ricorso.

5.- L'esame del secondo motivo è preliminare.

Infatti, con tale motivo, il ricorrente prospetta una violazione dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost..

La tesi è la seguente.

La Corte di Appello ha fatto applicazione di un principio di diritto, quello sopra ricordato, sulla diversità del giudizio civile di rinvio da quello penale e sulla necessità che il primo si svolga secondo le regole proprie, ossia in autonomia rispetto a quanto accertato in quello penale.

Questa regola di giudizio è sopravvenuta all'annullamento, e secondo il ricorrente è una regola che avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti, trattandosi di questione suscettibile di determinare la decisione e rilevabile di ufficio.

Il giudice non avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio, ma avrebbe dovuto invitare le parti a dedurre ed a difendersi.

Il motivo è infondato.

Intanto la regola giurisprudenziale sulla autonomia del giudizio civile di rinvio da quello penale, dopo l'annullamento in quella sede, non rientra tra le questioni di cui si occupa l'art. 101 c.p.c., che è riferito alle circostanze modificative del quadro fattuale (Cass. 11269/2023), non già alle regole con cui giudicare un quadro fattuale immutato, che è il caso che ci occupa.

In secondo luogo, non è detto cosa avrebbe potuto addurre il ricorrente di tanto rilevante da fare interpretare diversamente la regola, se opportunamente interpellato sulla sua applicazione.

6.- Il primo ed il terzo motivo attengono invece alla medesima questione.

6.2.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli artt. 384,392,393 c.p. e 622, 627 c.p.p. nonché art. 112 c.p.c..

La tesi è la seguente.

I giudici del rinvio hanno ritenuto non provato il legame affettivo tra il L. ed il figliastro, prova necessaria ad ammettere un pregiudizio risarcibile, ma la prova era in realtà in atti, secondo il ricorrente: egli infatti era stato ammesso a costituirsi parte civile, e questa decisione in sede penale era dimostrazione del fatto che egli era persona offesa dal reato, ed anzi su tale questione si era, per ciò stesso, formato giudicato, inoltre v'era agli atti del giudizio penale lo stato di famiglia, e comunque egli aveva chiesto la prova per testi.

Con la conseguenza che il giudice di rinvio è andato oltre il tema di decisione.

6.3.- Il terzo motivo prospetta violazione dell'art. 185 c.p., nonché art. 116 c.p.c. e art. 2727 c.c..

Osserva il ricorrente che, dai documenti in atti, risultava chiaramente come si trattasse di una famiglia di fatto e che non è vero che egli si è limitato ad invocare la convivenza, in quanto egli aveva, per contro, allegato l'esistenza proprio di una famiglia di fatto, alla cui dimostrazione ha destinato la richiesta di prova testimoniale.

Inoltre, alcun valore possono avere le deposizioni effettuate nel giudizio penale da determinati testi e richiamate dai giudici del rinvio.

Questi due motivi possono considerarsi insieme.

Sono infondati.

La ratio della decisione impugnata è nel senso che il ricorrente ha allegato una mera convivenza, ma non ha allegato l'esistenza di un legame affettivo, che è necessaria perché la lesione della convivenza produca danno risarcibile.

Dunque, non si tratta tanto (o soltanto) del difetto di prova, ma altresì di un difetto di allegazione, ossia del fatto di essersi limitato a dichiararsi convivente, ma di non avere addotto la lesione di un legame affettivo ulteriore rispetto alla mera convivenza.

Fatta la premessa che non si può ovviamente essere formato giudicato sulla decisione del giudice penale di ammettere il ricorrente a costituirsi parte civile, per ovvie ragioni, non ultima l'assoluta diversità dei giudizi, e fatta altresì la premessa che, proprio per l'autonomia tra i due giudizi, la circostanza che in quello penale il ricorrente sia stato ritenuto danneggiato dal reato non implica vincolo per il giudice civile, che è libero di accertare invece il contrario.

Ciò detto, si ricorda infatti che "il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza" (Cass. 24689/2020), ma deve esserci comunque una incidenza "sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà" (Cass. 24689/2020).

Dunque, la prova di un unico stato familiare o gruppo familiare, in assenza di rapporto di parentela non è sufficiente, così come non è sufficiente la mera convivenza, secondo il principio di diritto ricordato.

Quello che è difettato è l'allegazione di un rapporto affettivo, oltre la convivenza, la cui perdita possa giustificare risarcimento.

Inoltre, a fronte della mancata allegazione del rapporto affettivo, i giudici di merito hanno autonomamente raggiunto la convinzione che tale rapporto non vi fosse dalle testimonianze assunte nel processo penale, da cui era dato ricavare che il defunto ragazzo non gradiva tornare a casa o comunque tornare a vivere con il patrigno che lo aveva fatto oggetto di vessazioni.

7.- Il quarto motivo prospetta violazione dell'art. 92 c.p.c., ma non contiene alcuna censura: è solo l'auspicio che, in caso di accoglimento, venga rivisto il regime delle spese.

Il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura di complessive 5000,00 Euro, oltre 200,00 di esborsi, ed oltre spese generali al 15%, ed accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2023.

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