LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 24463/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Livorno con ordinanza in data 31 luglio 2018 nel procedimento promosso nei confronti di:
S.G., ed iscritto al n. 3406/2014 R.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE RENZIS Luisa, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Firenze.
RITENUTO
che con decreto del 31 gennaio 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Livorno ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla tutela di S.G., rilevando che quest’ultimo, in stato d’interdizione legale, è attualmente ristretto in espiazione pena presso la Casa di reclusione di *****, e disponendo pertanto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze;
che con ordinanza del 31 luglio 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Firenze ha sollevato conflitto negativo di competenza, affermando che in tema d’interdizione legale la competenza si radica in capo al tribunale del luogo dell’ultima residenza anagrafica del beneficiario anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, a meno che non risulti provato un diverso domicilio non identificabile con il luogo in cui viene eseguita la pena detentiva, e rilevando che nella specie l’ultima residenza nota dell’interdetto si trova in *****, ovverosia nel circondario del Tribunale di Livorno, dove ha la propria residenza anche il tutore;
che le parti non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che, in tema d’interdizione, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il giudice competente per l’apertura della tutela va individuato, ai sensi degli artt. 343 e 424 c.c., nel giudice tutelare presso il tribunale del circondario ove è la sede principale degli affari e degl’interessi dell’interdetto, da presumersi, ai sensi dell’art. 44 c.c., coincidente con la sua residenza anagrafica;
che tale definizione normativa, che richiama la nozione di domicilio (art. 43 c.c., comma 1), deve tuttavia, nel caso in cui la persona della cui tutela si tratta si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, intendersi riferita al luogo di ultima dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, risultando in tal caso inapplicabile il criterio del domicilio, che presuppone il concorso dell’elemento soggettivo del volontario stabilimento (cfr. Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12453; 28/01/2016, n. 1631; 12/10/2015, n. 20471);
che in applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, l’ufficio competente in ordine alla tutela dell’interdetto dev’essere individuato, nella specie, nel Giudice tutelare presso il Tribunale di Livorno, essendo stato accertato che all’epoca in cui ebbe inizio lo stato di detenzione lo S. aveva la propria residenza anagrafica in *****;
che nessun rilievo possono assumere, in contrario, le ragioni addotte dal Tribunale di Livorno con decreto del 5 giugno 2018, con cui è stato sollecitato il riesame della questione di competenza alla luce del diritto vivente e delle informazioni acquisite, trovando tale provvedimento giustificazione nel richiamo del medesimo orientamento fatto proprio dal Giudice tutelare del Tribunale di Firenze, e non essendo state neppure indicate le circostanze, diverse dall’esecuzione della pena, dalle quali dovrebbe desumersi l’avvenuto spostamento del centro degli interessi dell’interdetto nel luogo di detenzione;
che va pertanto dichiarata la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale di Livorno, al quale vanno rimessi gli atti, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.
PQM
dichiara la competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Livorno, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato riportati nell’ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020