Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.325 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 24983/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Imperia con ordinanza in data 1 settembre 2018, nel procedimento promosso a carico di:

K.O., ed iscritto al n. 228/2018 R.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZENO Immacolata, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Torino.

RILEVATO

che con decreto del 31 gennaio 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Livorno ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla tutela di K.O., rilevando che quest’ultimo, in stato d’interdizione legale, è attualmente ristretto in espiazione pena presso la Casa circondariale di *****, e disponendo pertanto la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia;

che con ordinanza del 1 settembre 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Imperia ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che il giudice tutelare competente in ordine all’apertura della tutela va individuato in base al luogo in cui si trova il domicilio dell’interdetto, nella specie coincidente con la sua residenza anagrafica, situata in *****, dal momento che il carattere coattivo dello stato di detenzione in carcere ne esclude l’idoneità a determinare il mutamento del domicilio, che deve conseguentemente presumersi ancora fissato nel luogo in cui, alla data dell’apertura della tutela, l’interdetto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi;

che le parti non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che, in tema d’interdizione, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il giudice competente per l’apertura della tutela va individuato, ai sensi degli artt. 343 e 424 c.c., nel giudice tutelare presso il tribunale del circondario ove è la sede principale degli affari e degl’interessi dell’interdetto, da presumersi, ai sensi dell’art. 44 c.c., coincidente con la sua residenza anagrafica;

che tale definizione normativa, che richiama la nozione di domicilio (art. 43 c.c., comma 1), deve tuttavia, nel caso in cui la persona della cui tutela si tratta si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, intendersi riferita al luogo di ultima dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, risultando in tal caso inapplicabile il criterio del domicilio, che presuppone il concorso dell’elemento soggettivo del volontario stabilimento (cfr. Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12453; 28/01/2016, n. 1631; 12/10/2015, n. 20471);

che in applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, l’ufficio competente in ordine alla tutela dell’interdetto dev’essere individuato, nella specie, nel Giudice tutelare presso il Tribunale di *****, essendo stato accertato che all’epoca in cui ebbe inizio lo stato di detenzione il K. aveva la propria residenza anagrafica in quella città, e non risultando acquisito agli atti alcun elemento dal quale possa desumersi che, a seguito del trasferimento presso la Casa circondariale di *****, il centro dei suoi affari e dei suoi interessi sia spostato in quest’ultima località;

che va pertanto dichiarata la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale di Torino, al quale vanno rimessi gli atti, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

PQM

dichiara la competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Torino, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato riportati nell’ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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