Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.329 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27562-2018 proposto da:

M.M. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO CASTRIGNANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITOREIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il (16/08/2(118;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/ 11/ 2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 6 agosto 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di M.M., nativo del *****, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, previa discussione delle parti presenti in aula all’udienza del 12 luglio 2018, ritenne che i motivi addotti dall’istante a sostegno delle sue richieste non ne consentivano raccoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, M.M., ricorre per cassazione affidandosi a nove motivi, mentre il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; in particolare in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1-bis (di cui al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”, perchè il tribunale leccese aveva omesso di esaminare la sollevata eccezione di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1-bis;

II) “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; in particolare in relazione alla violazione della Dir. CE 1.12.2005, n. 2005/85/CE, art. 13, comma 3, lett. A (di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”, per essere stato omesso l’esame della sollevata eccezione di violazione della Dir. CE 1.12.2005, n. 2005/85/CE, art. 13, comma 3, lett. A;

III) “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; in particolare in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, in relazione alla Dir. CE 1.12.2005, n. 2005/85/CE, art. 13, comma 3, lett. C (di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”, per essere stato omesso l’esame della sollevata eccezione di violazione della riportata normativa;

IV) “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; in particolare in relazione alla mancata traduzione della decisione (di cui al quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”, per essere stato omesso l’esame della sollevata eccezione in cui si era evidenziata la mancata traduzione della decisione della competente commissione territoriale;

V) “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; in particolare in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 18 (di cui al quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”, per essere stato omesso l’esame della sollevata eccezione di violazione della riportata normativa;

VI) “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; in particolare in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 16, comma 1, in relazione alla Dir. CE 1.12.2005, n. 2005/85/CE, art. 15, comma 1, lett. C (di cui al sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”, per essere stato omesso l’esame della sollevata eccezione riguardante l’omessa informazione al richiedente, da parte della commissione, circa la sua facoltà di essere assistito da un legale in sede di audizione;

VII) “mancata assunzione di mezzi di prova; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. c), in relazione all’art. 24 Cost., comma 2”. Si ascrive al tribunale leccese di non aver “accolto e disposto le richieste istruttorie formulate nel procedimento di primo grado, in particolare l’esame del ricorrente, pur a fronte delle criticità relative alla audizione evidenziate nell’atto introduttivo e meritevoli di approfondimento; inoltre, non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione, avrebbe dovuto usare i propri poteri ufficiosi e disporre l’assunzione dei mezzi di prova ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. c),…. Ciò ha leso il diritto di difesa del ricorrente, atteso che non ha potuto avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti dall’ordinamento a sostegno delle proprie ragioni e della propria difesa, in aperta violazione del dettato costituzionale” (Cfr. pag. 2 del ricorso);

VIII) “violazione dell’art. comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 738 c.p.c.: mancata composizione collegiale all’udienza del 12 luglio 2018”. Ci si duole del fatto che “l’udienza del 29.06.2018 si è tenuta in forma monocratica e non collegiale, in palese violazione dell’art. 50-bis c.p.c., comma 2, “pag. 2-3 del ricorso);

IX) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7; difetto di motivazione”. Si sostiene che il giudice a quo fondato la propria valutazione negativa su parametri differenti da quelli normativi, senza approfondire la narrazione della storia facendo ricorso ai propri poteri officiosi e, soprattutto, senza accogliere le richieste istruttorie del ricorrente. Ne” è stato considerato il fermo orientamento della Corte di Giustizia secondo il quale maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato minore è la necessità di provare la personalizzazione specifica di quel rischio…” (cfr. pag. 3 del ricorso).

2. L’odierno ricorso è inammissibile per evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare.

2.1. Invero, la struttura del ricorso, sotto il titolo “fatti della causa”, espone, in undici righe (cfr. piè di pag. 1 ed inizio di pag. 2), quanto ai fatti del processo di primo grado, una sintesi da cui alcunchè si evince con riguardo ai fatti giuridici costitutivi della domanda ivi proposta, nè del contenuto della decisione adottata dal tribunale salentino, riferendo, sul punto, genericamente che venne rigettato il ricorso, senza nulla spiegare, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di tali statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni precedentemente riportate quali contenuto delle prospettate doglianze).

2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr. Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, in motivazione). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (c.fr. Cass., SU., n. 2602 del 2003).

2.2.1. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata.

2.2.2. Orbene, la sopra ricordata esposizione del fatto non rispetta tali necessari contenuti, perchè non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, nè individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda dell’odierno ricorrente era stata introdotta in primo grado, nè espone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative del decreto impugnato. L’esposizione del fatto è, pertanto, del tutto inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio, donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell’insieme delle regole che governano il processo (Cfr. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, 5 2.3).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronunce sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (Cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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