LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18458-2017 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Adalberto, n. 6, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
BANCO DI NAPOLI S.P.A.;
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7780/2017 del Tribunale di Napoli, depositata il 04/07/2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 aprile 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
Il Banco di Napoli s.p.a., terzo pignorato in una procedura esecutiva ai danni dell’I.N.P.S., ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli ad istanza del creditore assegnatario O.G., eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del credito e la decadenza prevista dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, lett. b.
Il giudice di pace accoglieva l’opposizione sotto entrambi i profili dedotti.
Il Tribunale di Napoli, innanzi al quale l’ O. appellava la decisione, respingeva il gravame.
Tale sentenza è stata fatta oggetto, da parte dell’ O., di ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., (come modificato dal comma 1, lett. e), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Il ricorso è inammissibile, in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione meccanica degli atti dei giudizi di merito. Esso quindi non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Infatti, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).
Non si provvede sulle spese, poichè in questa sede le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
In applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’impugnante soccombente è comunque tenuto al pagamento di un importo a pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione proposta.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020