Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.336 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19072-2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Saverio Cosi, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli 15, presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9102/2017 del Tribunale di Roma, depositata il 08/05/2017;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

Intesa Sanpaolo s.p.a. proponeva opposizione avverso un’azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti da T.G.. Il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione e il Tribunale, innanzi al quale la T. appellava la decisione, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza la T. ricorre per cassazione, formulando tre motivi. Intesa Sanpaolo s.p.a. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Come già rilevato dalle Sezioni unite in fattispecie sovrapponibile (Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2018), il ricorso è inammissibile in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione meccanica degli atti dei giudizi di merito. Esso quindi non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1.

In applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’impugnante soccombente è altresì tenuto al pagamento di un importo a pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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