LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28526-2017 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Revi, 5, presso lo studio dell’avvocato Francesca Maria Lorusso, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Pepe;
– ricorrente –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Osvaldo Rascazzo, domiciliata ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
contro
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1503/2017 del Tribunale di Brindisi, depositata il 13/09/2017;v letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380 – bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18 aprile 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
R.A. agiva innanzi al Giudice di pace di San Vito dei Normanni nei confronti della Unipol Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4.733,00 a titolo di risarcimento del danno patito a seguito di un incidente stradale. La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio. Il Giudice di pace accoglieva la domanda.
La Unipol Assicurazioni s.p.a. appellava la decisione e il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice d’appello, accoglieva il gravame e rigettava la domanda dell’attore.
Contro tale decisione il R. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La Unipol Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380 – bis c.p.c. (come modificato dal comma 1, lett. e), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Il R. ha depositato memorie difensive.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 31,40,104 e 34 c.p.c..
La seconda censura prospetta, invece, la violazione dell’art. 100 c.p.c..
I due motivi sono sostanzialmente sovrapponibili e devono essere esaminati congiuntamente.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda del R., in quanto esercitata in violazione del principio di non frazionabilità del credito. Tale decisione risulta conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo cui, qualora una pluralità di pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017, Rv. 643111 – 01).
Il ricorrente deduce che egli avrebbe avuto un interesse meritevole di tutela a frazionare il credito, rappresentato dal fatto che frazionando la domanda e quindi versando nelle condizioni di accedere alla competenza per valore del Giudice di pace, avrebbe avuto una decisione in tempi più rapidi.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c. un interesse meritevole di tutela, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte, già innanzi citata. Semmai, si è in presenza di una ipotesi di abuso del processo, in quanto il R. ha tentato di conseguire, mediante un uso distorto degli strumenti processuali, un vantaggio cui non aveva diritto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c..
Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., dell’ulteriore somma di Euro 4.000,00.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020