LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7009-2018 R.G. proposto da:
N.R., rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Marzo, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
EDILIZIA ZENITH COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola De Pietro, domiciliata ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, depositata il 24/01/2018, e l’ordinanza del Tribunale di Lecce, depositata il 05/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, che ha chiesto sia dichiarato inammissibile il ricorso.
RITENUTO
Nell’ambito di un articolato contenzioso che contrappone N.R. alla Società Cooperativa Edilizia Zenith a r.l. – avente ad oggetto, in estrema sintesi, la sua esclusione dalla compagine sociale a seguito del coinvolgimento nel fallimento di una società in accomandita semplice della quale era socia accomandataria – la predetta N. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza “nonchè, se cumulabile, ex art. 11 Cost.” avverso due ordinanze collegiali, emesse l’una dal Tribunale di Lecce e l’altra dal Tribunale di Bari, in sede di reclamo ex art. 669 – terdecies c.p.c. avverso altrettanti provvedimenti di diniego del sequestro conservativo richiesto dall’odierna ricorrente.
La Società Cooperativa Edilizia Zenith a r.l. si è costituita con memorie difensive.
La ricorrente ha depositato memorie difensive tardive, in quanto pervenute in cancelleria solo in data 15 aprile 2019.
CONSIDERATO
Il ricorso è stato proposto in via cumulativa nei confronti di due provvedimenti, entrambi adottati in sede di reclamo cautelare ex art. 669 – terdecies c.p.c..
In considerazione della tipologia di provvedimento impugnato, il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, atteso il carattere provvisorio dei provvedimenti cautelari e la illimitata proponibilità delle relative domande, le ordinanze interessate dal regolamento ex art. 47 c.p.c. sono sprovviste del carattere di definitività (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1613 del 20/01/2017, Rv. 642735 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10914 del 07/05/2018, Rv. 648803 – 01). Il ricorso per regolamento di competenza è dunque inammissibile.
D’altro canto, detto ricorso sarebbe comunque inammissibile per tardività in relazione all’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lecce. Nel relativo provvedimento, inoltre, non è ravvisabile una statuizione sulla competenza, contenendo a tal proposito un enunciato di natura meramente ipotetica (“sembra…”). Neppure nella decisione del Tribunale di Bari è ravvisabile una decisione sulla competenza impugnabile con regolamento. Il collegio, infatti, ha solamente enunciato la regola della prevenzione funzionale del giudice innanzi al quale pende la causa di merito, onde l’impossibilità di promuovere un regolamento d’ufficio in mancanza di una statuizione dell’altro giudice.
L’inammissibilità del regolamento di competenza a fronte di un (ipotetico, ma, come s’è detto, nella specie non ravvisabile) conflitto negativo fra i giudici aditi con richiesta di sequestro conservativo ante causam, non priva la N. dell’astratta possibilità di ricevere tutela cautelare. L’attrice, infatti, ben avrebbe potuto introdurre il giudizio di merito innanzi al giudice ritenuto competente e proporre la domanda cautelare in corso di causa. In tal modo, il giudice che si ritenesse invece incompetente, renderebbe – questa volta sì – un provvedimento ricorribile ex art. 47 c.p.c..
Alle medesime conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi anche relazione al ricorso proposto, “se cumulabile”, ai sensi dell’art. 111 Cost. Risulta assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, la circostanza che, come s’è detto, i provvedimenti impugnati non hanno carattere definitivo e, dunque, non sono suscettibili di costituire oggetto di ricorso straordinario per cassazione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lei proposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020