LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18085-2018 R.G. proposto da:
PREMIX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Abruzzi, n. 25, presso lo studio dell’avvocato Ugo Scuro, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Maria Maggiore, n. 112, presso lo studio dell’avvocato Anna Notaro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giancarlo Notaro;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, depositata il 11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, che chiede alla Corte di dichiarare il regolamento inammissibile.
RITENUTO
che la Premix s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di rilascio pronunciata dal tribunale di Tivoli nell’ambito di un giudizio avente come controparte R.F.;
che il R. si è costituito con memorie difensive ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.;
che la Premix s.r.l. ha, altresì, depositato memorie difensive; che, successivamente, prima che avesse inizio la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la Premix s.r.l. ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, per aver raggiunto un accordo continuativo con la controparte, debitamente sottoscritto per accettazione anche dal R. e dai rispettivi difensori.
CONSIDERATO
che la superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., applicabili anche al regolamento di competenza;
che nulla si deve disporre quanto alle spese del presente giudizio, conformemente a quanto convenuto fra le parti; che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020