LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3899-2018 proposto da:
P.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo rappresentata e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 1, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FUNARI, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO CARINI;
– controricorrente –
contro
ELROND NPL 2017 SRL, e per essa quale procuratrice la CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, già FINANZIARIA SAN GIACOMO, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO LIMA;
– controricorrente –
contro
P. PIETRO ANTONIO, P.G.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2122/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
La Corte.
RILEVATO
che:
Con sentenza del 9 novembre 2012 il Tribunale di Marsala, decidendo due cause riunite promosse rispettivamente da Finanziaria San Giacomo e da Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A. – cui subentrò poi Banca MPS S.p.A. – nei confronti di G.A., P.P.A. e P.S.G., accoglieva le domande principali dichiarando simulato il contratto di compravendita con cui il 17 gennaio 2007 P.P.A., in comunione legale con la moglie G.A., aveva venduto un immobile a P.S.G..
Proponevano appello P.P.A. e P.S.G.; resistevano Finanziaria San Giacomo e Banca MPS. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 16 novembre 2017, dichiarava nulla la sentenza del Tribunale di Marsala per vizio di rito, e accoglieva le domande proposte da Finanziaria San Giacomo e Banca MPS, dichiarando l’inefficacia della compravendita de qua nei confronti delle due suddette.
P.S.G. ha proposto ricorso, articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 111 Cost. e dell’art. 354 c.p.c.: il giudice d’appello non avrebbe dovuto decidere, e comunque la sua sentenza avrebbe un contenuto contraddittorio.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo e illogicità motivazionale.
Si sono difesi con rispettivo controricorso sia Elrond NPL 2017 S.r.l. sia Banca MPS S.p.A. Elrond NPL 2017 S.r.l. ha depositato pure memoria. Ha depositato memoria anche il difensore del ricorrente, nelle more peraltro essendone stato revocato il mandato, per cui la memoria è del tutto irrituale.
RITENUTO
che:
A tacer d’altro, risulta che il ricorso patisce improcedibilità, non essendo stata prodotta la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 16 novembre 2017. Nel caso di specie, d’altronde, la suddetta improcedibilità non è superabile tramite la notifica del ricorso entro il termine breve di legge, in quanto la relativa data si colloca il 19 gennaio 2018, e dunque oltre sessanta giorni dalla pubblicazione suddetta.
Così insegnano al riguardo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte con ordinanza n. 9005 del 16 aprile 2009: “La previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.” (v. in seguito, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, ord. 28 settembre 2009 n. 20795, Cass. sez. 3, 1 dicembre 2009 n. 25296, Cass. sez. 3, 26 aprile 2010 n. 9928, Cass. sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376, Cass.
n. 25070, Cass. sez. 3, 27 gennaio 2015 n. 1443 e Cass. sez. 5. 19 gennaio 2018 n. 1295). Questo insegnamento nomofilattico è stato ridimensionato da S.U. 2 maggio 2017 n. 10648 – nel senso che “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.” – di cui tuttavia non emerge l’applicabilità nel caso di specie.
In ogni caso, anche qualora il ricorso non fosse improcedibile, esso risulta infondato, non ricorrendo l’ipotesi di nullità della notificazione dell’atto di citazione di cui all’art. 354 c.p.c.. Si è invece dinanzi a nullità derivanti da asserita omessa comunicazione di ordinanze al difensore dell’attuale ricorrente dopo la riassunzione del processo, e quindi a fattispecie diverse. Il ricorso, per di più, non è neppure realmente comprensibile, in quanto allude in modo non chiaro ed inequivoco ad un problema di notifica dell’atto riassuntivo, senza peraltro concretizzarlo. E d’altronde – si nota ad abundantiam – la sentenza impugnata si è espressa in modo del tutto perspicuo.
In conclusione, il ricorso deve dichiararsi improcedibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – ai controricorrenti; sussistono altresì ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente Elrond NPL 2017 S.r.l. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3300, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge, e a rifondere alla controricorrente Banca MPS S.p.A. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2100, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020
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