Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.342 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12022-2018 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO, 6, presso lo studio dell’avvocato GLORIA GEMMA, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO DE NICOLA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA *****, CONDOMINIO *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 241/2018 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE.

RILEVATO

che:

B.N., al tempo genitore esercente responsabilità genitoriale su B.V., evocava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il condominio ***** per sentire dichiarare la responsabilità esclusiva dello stesso per le lesioni subite dal minore, rilevando che questi, in data 26 ottobre 2013, mentre scendeva le scale del fabbricato condominiale, giunto in prossimità del portone di ingresso, a causa della presenza di una macchia di olio trasparente, era caduto per terra subendo lesioni;

si costituiva in giudizio il condominio e chiedeva di chiamare in causa Generali Italia S.p.A. per essere manlevata. Quest’ultima contestava la pretesa di parte attrice. Il Giudice di Pace ammetteva la prova testimoniale e, con sentenza dell’11 gennaio 2016, rigettava le domande ritenendo oltremodo oneroso addebitare all’organizzazione condominiale una sorveglianza sull’assoluta igiene delle aree comuni;

avverso tale decisione il B. proponeva appello davanti al Tribunale di Nocera Inferiore. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame. In particolare, il condominio eccepiva l’inammissibilità dell’appello e la carenza di legittimazione attiva dell’appellante, quale genitore di B.V., nelle more divenuto maggiorenne. Quest’ultimo si costituiva in giudizio in proprio;

il Tribunale, con sentenza del 7 febbraio 2018, rigettava l’impugnazione rilevando che poichè l’evento si era verificato all’interno del fabbricato condominiale, la fattispecie andava inquadrata nell’art. 2051 c.c. che consente di escludere la responsabilità in presenza di caso fortuito che può consistere in un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista e non tempestivamente eliminabile neppure con l’uso della ordinaria diligenza. Nel caso di specie, verosimilmente la macchia di olio sarebbe stato lasciata da un soggetto che portava i rifiuti per la raccolta senza che il condominio avesse la possibilità di intervenire tempestivamente per rimuovere la situazione di pericolo. Pertanto, trattandosi di situazione cagionata da un terzo, ricorreva l’ipotesi di caso fortuito;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Vincenzo B. affidandosi a due motivi. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2051,2043,2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, al danneggiato spetterebbe la sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre incombeva al custode negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa e, pertanto, sempre su quest’ultimo graverebbe anche la dimostrazione dell’inevitabilità ed imprevedibilità. Al contrario, il giudice di merito avrebbe ritenuto eccezionale e imprevedibile il mutamento dello stato dei luoghi a causa della presenza della macchia di olio, senza alcun riferimento al decorso del lasso di tempo, tra l’alterazione dello stato dei luoghi e l’evento lesivo. La sostanza oleosa avrebbe potuto tranquillamente essersi posata sulla pavimentazione alcune ore prima del fatto, divenendo così parte integrante della stessa;

con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 la violazione delle medesime disposizioni oggetto del precedente motivo e dell’art. 2727 c.c.. Il Tribunale, nel valutare le prove, avrebbe violato i principi relativi al prudente apprezzamento applicando erroneamente il regime delle presunzioni. In assenza di riscontro probatorio avrebbe attribuito la determinazione dell’evento ad un terzo soggetto che avrebbe trasportato e depositato una busta di rifiuti di tipo umido vicino al portone condominiale, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio. In sostanza, il giudice di appello avrebbe immaginato la presenza di tale terzo soggetto e la ricostruzione non troverebbe conforto nelle dichiarazioni del teste escusso, relative alla presenza nel portone condominiale di un secchio della spazzatura di tipo organico (e non anche di una busta che avrebbe potuto determinare la macchia oleosa). Pertanto, dall’esistenza di un secchio, che conteneva la spazzatura di tipo umido, non sarebbe stato possibile, applicando i criteri presuntivi, desumere l’esistenza di un terzo soggetto che trasportava immondizia. Al contrario, il condominio avrebbe dovuto dimostrare che la sostanza oleosa era presente nell’androne condominiale da un lasso di tempo così breve da impedire un efficace intervento riparatore. Quanto all’art. 115 c.p.c. parte ricorrente rileva che il condominio non avrebbe dimostrato nulla riguardo alla sussistenza del caso fortuito, mentre il giudice di appello avrebbe giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, le quali non avrebbero mai accreditato la tesi dell’esistenza di un terzo soggetto che avrebbe percorso le scale condominiali pochi istanti prima dell’evento dannoso. Il giudizio di probabilità e di verosimiglianza sarebbe stato dedotto in violazione dell’art. 2727 c.c.. Mentre l’art. 2729 c.c. consente di trarre da un fatto noto quello ignoto, non è consentito trarre da una presunzione un’ulteriore presunzione. Violando tali principio, il giudice di appello avrebbe affermato che presumibilmente la macchia oleosa era stata la conseguenza del comportamento di una terza persona che trasportava buste di spazzatura e da ciò avrebbe tratto l’ulteriore conseguenza della prossimità temporale, che non avrebbe consentito al condominio di intervenire efficacemente, con ciò applicando una doppia presunzione non consentita dall’ordinamento;

i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono fondati;

parte ricorrente ha dedotto, in particolare con il secondo motivo, la violazione delle norme in tema di prova per presunzioni e la sintetica motivazione del Tribunale omette di individuare gli elementi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali si fonda la prova per presunzioni relativa alle cause della presenza della macchia oleosa e del breve lasso di tempo, tra la formazione della macchia e l’evento dannoso, e la conseguente prova, a carico del condominio, del fatto del terzo, quale ipotesi di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c.;

in particolare, con il primo motivo si evidenzia che il Tribunale desume implicitamente la contestualità tra la presenza del sacchetto di spazzatura e la sussistenza della macchia, da elementi che non sono in alcun modo individuati e ciò in violazione dell’art. 2727 c.c.;

con riferimento al secondo motivo parte ricorrente trascrive, nel rispetto dell’art. 366 c.c., n. 6, le dichiarazioni rese dal teste escusso C.A. il quale ha riferito che “al termine delle scale, vicino al portone d’uscita, vi era un secchio che conteneva la spazzatura di tipo umido… preciso che il secchio dell’umido era situato all’interno del portone”. Da ciò il Tribunale, in violazione all’art. 2727, trae la prova presuntiva di due ulteriori elementi. In primo luogo, che la macchia oleosa sarebbe stata provocata dalla condotta di un terzo soggetto che trasportava buste di spazzatura. Ciò in assenza di un qualsiasi riscontro probatorio (che, al contrario, si riferisce esclusivamente alla esistenza di un secchio che conteneva la spazzatura di tipo umido). E da tale deduzione semplice, ricava l’ulteriore argomentazione logica secondo cui vi sarebbe stata una sostanziale contestualità tra la creazione della macchia oleosa per terra e il passaggio dell’infortunato;

Sotto tale profilo la decisione è errata. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto;

la sentenza va cassata ed il giudice di rinvio provvederà, sulla base dell’attività istruttoria espletata, a chiarire se e quali sarebbero gli elementi dai quali inferire le conseguenze che ha tratto in sentenza, eventualmente individuando gli elementi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali fondare la prova per presunzioni relativa, sia al profilo alle cause della presenza della macchia oleosa, che al lasso di tempo, tra la formazione della macchia e l’evento dannoso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2020

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