Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.345 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28058-2018 R.G. proposto da:

CANTINA SOCIALE DI ISERA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANCILLA MARIGHETTO 94, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PICA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO ROAT;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CESARE PAVESE 141, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAMBROTTI, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO BENUSSI, MARIA ANTONIETTA TEZZELE;

– resistente –

contro

ACSA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti l’istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Rovereto in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.

CONSIDERATO

che:

la Cantina Sociale di Isera società cooperativa agricola ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Trento – Sezione Imprese, depositata in data 28 agosto 2018, con la quale, nel proc. N. R.G. 2361/2016 instaurato nei confronti di C.F. e di Axa Assicurazioni S.p.a., avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati all’attuale ricorrente per effetto di condotte poste in essere dal C. nella qualità di Direttore generale, in subordine quale amministratore di fatto e, in ulteriore subordine, in violazione degli obblighi di cui al contratto di lavoro subordinato, quel Giudice ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo sussistente la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto e ha condannato la parte attrice alle spese di lite;

in particolare la società ricorrente ha dedotto l’erroneità dell’ordinanza impugnata in quanto la stessa, a suo avviso, violerebbe la previsione di cui all’art. 2396 c.c. e al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012; al riguardo la ricorrente ha evidenziato di aver, nella causa di merito, contestato al C. specifici comportamenti ed atti posti in essere in suo pregiudizio ed una generale mala gestio che avrebbero causato gravissimi ed ingenti danni patrimoniali emersi nelle cause di lavoro intentate dal convenuto nei suoi confronti e volte ad ottenere il risarcimento dei danni per il subito licenziamento con domanda rigettata sia in primo che in secondo grado con sentenza ormai passata in giudicato; sostiene che il decisivo rilievo attribuito dall’ordinanza impugnata alla circostanza che la nomina, da parte del consiglio di amministrazione, del direttore generale convenuto non sarebbe avvenuta in base a specifica previsione statutaria, con la conseguenza che quella esercitata nella fattispecie non sarebbe catalogabile come azione di responsabilità verso il direttore generale, seppur si raccorda ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tuttavia condurrebbe a risultati di macroscopica incongruenza, quali quello “di definire direttore generale colui il quale sia stato preposto dall’assemblea a compiti estremamente limitati… mentre chi tutto dirige e controlla potrebbe essere considerato un semplice “direttore” perchè, per ipotesi nominato dal consiglio di amministrazione in difetto di espressa disposizione dell’atto costitutivo” ovvero quello “di dover considerare come direttore generale anche un semplice impiegato o operaio ove egli venisse (per ipotesi) nominato o assunto con le modalità di cui all’art. 2396 c.c.”; peraltro, evidenzia la ricorrente che, dovendosi ammettere l’esistenza di direttori generali non nominati dall’assemblea o per disposizione degli atti costitutivi della società, e non potendo essi, in base all’orientamento seguito dal Tribunale, rispondere dell’eventuale violazione dei loro doveri a norma dell’art. 2396 c.c., gli stessi non potrebbero che essere chiamati a rispondere per quanto detto in base al contratto di lavoro subordinato che lega il direttore generale alla società, sicchè la competenza non potrebbe che appartenere al giudice del lavoro; tuttavia, quest’ultima non sarebbe, sempre secondo la ricorrente, l’unica soluzione praticabile, ben potendo ipotizzarsi che il direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione in difetto di conformi previsioni statutarie debba rispondere in qualità di amministratore di fatto; la ricorrente lamenta che, pur non escludendo in linea di principio tale eventualità, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha tuttavia negato che nella specie ricorressero gli estremi per procedere in tal senso, ritenendo che “gli addebiti contestati al convenuto siano tutti riconducibili a violazione degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di lavoro” e che “non vengono descritti comportamenti tenuti nei confronti di terzi con i quali il C. abbia in modo continuativo e sistematico assunto obbligazioni, vincolando per la società, ad eccezione della conclusione di 4 contratti di compravendita di vino intervenuti nel 2013 con la cantina La Vis, condotta tuttavia che rientrava nelle mansioni del lavoratore (collocamento dei prodotti sul mercato) e che comunque si sono limitate ad atti singoli, posti in essere in un limitato lasso di tempo”; la ricorrente contesta la conclusione che da tali affermazioni è stata tratta dal Tribunale in termini di incompetenza del giudice adito, sostenendo che sarebbe difficile affermare che le condotte come rappresentate dall’attrice non siano riconducibili ai tipici stilemi dell’amministratore di fatto nè potrebbe, come invece apoditticamente fatto dal Tribunale, contestarsi la veridicità di quella prospettazione, così postulandone l’artificiosità al solo fine di radicare la competenza del giudice adito; la ricorrente contesta, altresì, l’ulteriore argomentazione in base alla quale il Tribunale ha declinato la sua competenza, secondo cui “emerge chiaramente che gli stessi (gli addebiti contestati al convenuto) costituiscono tutti violazione di precise obbligazioni assunte in forza del contratto di lavoro subordinato e comunque violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro (artt. 2104 e 2105 c.c.)”; tale argomento sarebbe infondato in quanto esso darebbe “per presupposta la possibilità di discernere, nell’ambito delle mansioni complessivamente demandate al direttore generale, tra quelle che abbiano a ricadere entro i confini del rapporto di lavoro subordinato instaurato nei confronti della società e quelle che ne fuoriuscirebbero, così che la competenza a decidere sull’azione di responsabilità spetti al giudice del lavoro piuttosto che al tribunale delle imprese a seconda che la violazione dedotta attenga a mansioni da ricomprendere entro il primo, piuttosto che il secondo, dei sottosistemi appena delineati”;

ad avviso della ricorrente, una siffatta visione dicotomica dei compiti del direttore generale non troverebbe riscontro “nel sistema di legge e neppure nell’elaborazione della giurisprudenza” e, comunque, “ammesso che il direttore possa condividere il regime di responsabilità degli amministratori ancorchè non nominato nei modi di cui all’art. 2396 c.c.”, quella in rassegna si atteggerebbe “come una tipica situazione di concorso di azioni” sicchè, in base al principio secondo cui “qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice l’individuazione dell’azione da esperire in giudizio”, la competenza di cui si discute in questa sede non potrebbe che essere riconosciuta al Tribunale delle imprese nè la prospettazione di una responsabilità parificata a quella degli amministratori sarebbe nella specie artificiosa; inoltre, essendo stato assunto con la qualifica di dirigente preposto a tutta la struttura, anche per la parte di gestione contabile e predisposizione, raccolta ed elaborazione dei dati contabili, il C. avrebbe – secondo la ricorrente – rivestito anche le funzioni di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e in ciò andrebbe ravvisata una ulteriore e concorrente ragione per la devoluzione della presente causa alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Trento, ai sensi del D.Lgs. n. 168/2003, art. 3, comma 2, lett. a), come modificato dal D.L. n. 1 del 2012;

infine, sostiene la ricorrente che, in relazione alla figura del direttore generale delle società commerciali e alle annesse questioni di competenza, non esisterebbe unità di orientamenti, sia in dottrina che in giurisprudenza, sicchè sarebbe iniqua la decisione del Tribunale di porre a carico dell’attrice, per l’errore commesso nella scelta del giudice cui indirizzare la propria domanda, l’intero carico delle spese di lite e, pertanto, nel caso di conferma di declaratoria di incompetenza, chiede la compensazione delle spese del giudizio;

il C. ha presentato memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., concludendo per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza dell’istanza;

Axa Assicurazioni S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte rigetti l’istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Rovereto in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge;

sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memorie ex x art. 380-ter c.p.c..

RILEVATO

che:

l’ordinanza impugnata ha richiamato espressamente e in modo pertinente alcuni precedenti di questa Corte (Cass., sent., 5/12/2008, n. 28819, Cass., sent., 18/11/2015, n. 23630 e Cass., ord., 3/07/2018, n, 17309);

le due sentenze sopra richiamate hanno enunciato il principio secondo cui, in tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell’art. 2396 c.c., esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria, poichè, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto;

l’ordinanza pure sopra richiamata, pronunciando proprio in tema di competenza, ha affermato che, allorchè la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell’ambito del rapporto di lavoro, l’azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396 c.c.;

la stessa ricorrente dà atto della sussistenza del consolidato indirizzo in materia appena ricordato (v. p. 19 del ricorso) ma lo ritiene non condivisibile sul presupposto che la nomina del direttore generale, effettuata dal consiglio di amministrazione in assenza di specifica norma statutaria, non possa per ciò solo sottrarre l’azione di responsabilità proposta nei confronti del predetto alla disciplina di cui all’art. 2396 c.c., senza tuttavia fornire condivisibili argomenti atti al superamento di tale orientamento della giurisprudenza di legittimità;

le dedotte incongruenze, sopra riportate a p. 3 e sgg. non sono – come pure evidenziato dal P.M. nelle sue conclusioni scritte – tali da indurre al superamento del ricordato orientamento giurisprudenziale, tanto più che la distinzione comporta solo l’applicabilità o meno dell’art. 2396 c.c., ma non rende privo di tutela chi sia nominato amministratore al di fuori delle specifiche ipotesi individuate dalla richiamata norma ovvero chi agisca nei confronti dello stesso ed è determinata dal difetto della già ricordata nomina formale;

la ricorrente, anche a prescindere dalla riconducibilità del rapporto alla disposizione di cui all’articolo da ultimo citato, richiama pure, come sopra già riportato, la tematica dell’amministratore di fatto ed il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili” (Cass., ord. 29 agosto 2017, n. 20508; v. anche Cass., ord., 17/05/2007, n. 11415; Cass., ord., 26/03/2014, n. 7182);

a tale riguardo va verificato se la controversia, come prospettata da parte attrice, rientri tra quelle previste dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, che, nel testo applicabile ratione temporis – a seguito della sostituzione da parte del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), come sostituito dalla L. conversione 24 marzo 2012, n. 27 – in tema di competenza del Tribunale delle imprese prevede:

“2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi. V, VI e VII, e titolo VI, c.c., alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, de 22 luglio 2003, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all’art. 2445 c.c., comma 3, art. 2482 c.c., comma 2, art. 2447-quater c.c., comma 2, art. 2487-ter c.c., comma 2, art. 2503c.c., comma 2, art. 2503-bis c.c., comma 1, e art. 2506-ter c.c.;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali; anche diversi da quelli regolati dall’art. 2341-bis c.c.;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all’art. 2359 c.c., comma 1, n. 3), all’art. 2497-septies c.c. e all’art. 2545-septies c.c.;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”;

il contrasto tra i due orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione al rapporto tra società e amministratore, ai quali ha fatto ampio riferimento il P.G. nelle sue conclusioni scritte quello prevalente, secondo cui “la controversia nella quale l’amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell’attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3, atteso che, se verso i terzi estranei all’organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all’interno dell’organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un’attività come quella resa dall’amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria e l’eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell’amministratore nei confronti della società” (Cass., sez. un., 14/12/1994, n. 10680; Cass. 27/05/1995, n. 5976; Cass. 17/06/1995, n. 6901; Cass. 14/02/2000, n. 1662; Cass. 29/03/2001, n. 4662; Cass. 20/02/2009, n. 4261; Cass., ord., 2/07/2013, n. 16494; Cass., 9/12/2015, n. 24862), e quello minoritario, secondo cui “il rapporto intercorrente tra la società e l’amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all’area del lavoro professionale autonomo” (Cass., 1/04/2009, n. 7961; Cass. 26/02/2002, n. 2861), che non affronta ex professo il tema della competenza, ma fa derivare da tale affermazione la conclusione che il disposto dell’art. 36 Cost., comma 1, relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, pur costituendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al predetto rapporto, per cui è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni – è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 20/01/2017, n. 1545 nel senso che “l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’art. 409 c.p.c., n. 3 “;

in tale sentenza è stato, tuttavia, opportunamente precisato che non può escludersi che s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera, come già indicato da Cass. 7/03/1996, n. 1796;

e nel caso all’esame, con la domanda introduttiva, ci si duole di pretesi inadempimenti inerenti proprio al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (v. ordinanza impugnata p. 8), richiamato nell’atto di citazione, e non afferenti al rapporto di immedesimazione organica che determinerebbe l’attrazione della competenza al tribunale delle imprese ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. a), con la precisazione che la possibilità di operare tale distinzione trova conferma proprio nella richiamata ordinanza di questa Corte n. 17309/2018; peraltro, non sono stati descritti specifici comportamenti tenuti nei confronti dei terzi con i quali il C. abbia in modo continuativo e sistematico assunto obbligazioni vincolando la società, ad eccezione della conclusione di quattro contratti di compravendita di vino nel 2013 con la cantina La Vis, il che rientrava nelle mansioni del lavoratore e comunque trattavasi di atti singoli e posti in essere in un limitato arco di tempo, come messo in rilievo dal Tribunale; la stessa ricorrente, per contestare sul punto l’ordinanza impugnata, si limita a richiamare generiche indicazioni contenute nella comparsa conclusionale (v. ricorso p. 26) e solo in tale comparsa ha esplicitamente dedotto la concorrente qualifica del C. quale “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili”; non può, quindi, ritenersi che la domanda proposta possa essere attribuita alla competenza del Tribunale di Trento – Sezione specializzata in materia di impresa, considerando il convenuto quale amministratore di fatto o comunque quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, in base alle argomentazioni espresse all’inizio del presente capoverso e dovendosi, in ogni caso, effettivamente ritenere la prospettazione di siffatte qualità prima facie artificiosa e finalizzata a sottrarre la cognizione della causa al giudice preordinato per legge (Cass. 17/05/2007, n. 11415);

alla luce di quanto precede e, in particolare, del principio da ultimo affermato da questa Corte con l’ordinanza 3/07/2018, n. 17039, il ricorso risulta infondato in relazione alla questione di competenza in parola;

considerato altresì che:

quanto alla statuizione sulle spese operata dal Tribunale con l’ordinanza impugnata in questa sede, va richiamato il principio già affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui “Il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza (o l’ordinanza) che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la pronuncia sulle spese, nè potendo ciò fare mediante un’impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari – ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione – in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perchè la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicchè la rimessione alla S.C. della questione di competenza, mediante l’istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la S.C. deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, ultima parte, mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., u.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate” (Cass., sez. un., ord., 6/07/2005, n. 14205);

nella specie va, tuttavia, evidenziato che, rientrando la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito, questi non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass., sez. un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421);

ritenuto che:

conclusivamente va dichiarata la competenza del Tribunale di Rovereto in funzione di giudice del Lavoro, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge;

le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rovereto in funzione di giudice del Lavoro; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 1000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2020

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