LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 28422/2018 R.G., sollevato dal Giudice di Pace di Busto Arsizio con ordinanza del 18/9/2018 nel procedimento vertente tra:
V.C., M.A., T.E., F.P.I., S.A., SE.AL., ST.MA., da una parte,
e contro
EASYJET AIRLAINE COMPANY LIMITED, dall’altra, e iscritto al n. 1808/2018 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Busto Arsizio;
RILEVATO
che:
con ordinanza depositata il 18 settembre 2018 il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha proposto d’ufficio regolamento di competenza in relazione al giudizio riassunto dinanzi a quel Giudice a seguito della sentenza resa in appello dal Tribunale di Milano che, in accoglimento del gravame proposto da EasyJet Airline Company LTD, ha annullato la sentenza del Giudice di Pace di Milano, il quale aveva accolto la domanda proposta da T.E., F.I.P., Se.Al., V.C., M.A., S.A. e St.Ma. nei confronti della già indicata società, rigettando l’eccezione di incompetenza proposta dalla società convenuta;
soltanto St.Ma. e EasyJet Airline Company LTD hanno depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5;
il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di pace di Busto Arsizio;
St.Ma. ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c., comma 2;
Easylet Airline Company LTD ha depositato “istanza di differimento d’udienza”, con la quale ha rappresentato di aver depositato la propria memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. allorchè non era ancora pervenuto a questa Corte il fascicolo d’ufficio e di non aver ricevuto “l’avviso d’udienza”, essendo stata smarrita dagli Uffici del Ruolo Centrale di questa S.C. detta memoria, e ha chiesto, al fine di poter predisporre un’adeguata difesa, il differimento dell’adunanza in camera di consiglio già fissata, avendone avuto notizia solo in data 29 marzo 2019, recandosi in Cancelleria;
con 0.I. n. 14560 del 2019, depositata il 28 maggio, 2019, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire EasyJet Airline Company LTD di apprestare compiutamente le sue difese, stante l’effettiva omessa comunicazione a EasyJet Airline Company LTD dell’adunanza in camera di consiglio già fissata, in quanto la memoria ex art. 47 c.p.c. di detta parte è stata inserita nel fascicolo solo in data successiva all’invio di tale comunicazione all’altra parte, come da accertamenti effettuati dalla Cancelleria di questa Corte;
nell’imminenza dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la data odierna St.Ma. e EasyJet Airline Company Limited hanno depositato memorie difensive ex art. 380-ter c.p.c.;
CONSIDERATO
che:
come già sopra evidenziato, il regolamento all’esame è stato proposto d’ufficio dal Giudice di pace di Busto Arsizio con riferimento al giudizio riassunto dinanzi a quel Giudice dopo la sentenza resa in appello dal Tribunale di Milano che, in accoglimento del gravame proposto da EasyJet Airline Company Limited avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano (che aveva accolto la domanda degli attori volta ad ottenere la condanna della predetta compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004), aveva dichiarato l’incompetenza del Giudice di pace di Milano, per essere competente il Giudice di pace di Busto Arsizio;
il meccanismo di cui all’art. 45 c.p.c. che – limitando il principio secondo cui ogni giudice è giudice della propria competenza – consente al giudice dinanzi al quale avvenga la riassunzione della causa dopo la declinatoria di competenza (non assoggettata a regolamento di competenza) la possibilità di contestare la propria competenza per materia o territorio inderogabile tramite l’elevazione del conflitto, non può trovare applicazione allorchè la decisione del giudice di pace sulla competenza, non assoggettabile a regolamento di competenza ad istanza di parte, ma solo ad appello, venga riformata dal giudice dell’appello e ne segua – come nel caso all’esame – la riassunzione dinanzi al giudice di pace ritenuto competente in sede di gravame;
ed invero in questo caso, poichè la questione di competenza è stata oggetto di un giudizio di impugnazione ordinario necessario ed è stata decisa con sentenza di appello, non impugnata dalle parti con regolamento di competenza necessario (Cass. 12/11/2010, n. 22959; Cass., ord., 23/05/2011, n. 11300; Cass., ord., 24/04/2009, n. 9806; Cass., ord., 9/10/2015, n. 20304; Cass., ord., 8/02/2019, n. 3880), con riferimento a quest’ultima decisione non è compatibile il meccanismo di cui all’art. 45 c.p.c. ma, in ragione del mancato esperimento dell’unico rimedio concesso alle parti dalla legge, operano i normali principi sull’intangibilità del giudicato, il che preclude ogni possibilità, per il giudice della riassunzione, di rimettere in discussione la competenza;
alla luce di quanto sopra evidenziato il regolamento proposto è inammissibile;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2020