LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24490/2017 r.g. proposto da:
E.R.R., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Valentino Viali, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Terni, viale del Cassero n. 18/b;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Perugia, depositato in data 11.7.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
che:
1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia – decidendo sul reclamo proposto da E.R.O. (cittadino del *****) avverso il provvedimento di diniego emesso dal Tribunale per i minorenni di Perugia alla domanda avanzata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, il reclamo.
La corte del merito ha ritenuto che non era stato provato da parte del ricorrente il danno che potrebbe risentire il figlio minore di quest’ultimo per l’allontanamento dal padre e che comunque il minore è inserito in una solida rete protettiva familiare per la presenza della madre e dei nonni materni, tale da garantirgli una solida crescita psico-fisica.
2. Il provvedimento, pubblicato l’11.7.2017, è stato impugnato da E.R.O. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 31 T.U.I. e dell’art. 3 della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata dalla L. n. 176 del 1991. Si assume che la motivazione impugnata si pone in frontale contrasto con gli interressi prioritari del minore, come tali protetti dalla normativa sopra richiamata.
2. Con il secondo motivo si denuncia sussistenza del danno grave ed irreparabile degli interessi del minore e lesione all’unità familiare, con vizio di motivazione sul punto.
3. I due motivi – che possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili posto che il ricorrente, sotto l’egida formale del denunciato vizio di violazione di legge, pretenderebbe, ora, far ripetere al giudice di legittimità la valutazione in ordine al danno grave al minore determinato dall’allontanamento dal ricorrente, tramite la rilettura degli atti istruttori.
Sul punto, non può essere dimenticato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, da ultimo, anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità in assenza di difese da parte dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020