Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.376 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8950/2018 r.g. proposto da:

A.B., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Sergio Orlando, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Teramo, Via Giovanni Palatucci n. 1;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Pescara, depositato in data 5.2.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30.9.2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Pescara ha rigettato l’opposizione presentata da A.B., cittadino *****, avverso il decreto di espulsione adottato in data 15.12.2017.

Il Giudice di Pace ha ritenuto infondata la doglianza in ordine all’eccepita mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo e alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in relazione al mantenimento della convivenza con i figli minori.

2. Il provvedimento, pubblicato il 5.2.2018, è stato impugnato da A.B. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 6,7 e 8, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.

2. Con il secondo motivo si articola vizio di violazione dell’interesse primario dei minori in relazione alla mancata valutazione della situazione familiare come ragione ostativa alla espulsione del ricorrente.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo è infondato in ragione dei consolidati principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. Ed invero, è stato chiarito che la necessità di dare comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero (Cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27682 del 30/10/2018;Sez. 6, Ordinanza n. 5080 del 28/02/2013;Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 29/12/2005).

3.2 Anche il secondo motivo deve essere rigettato. In realtà, la parte ricorrente neanche propone la violazione dell’art. 13, comma 2 bis, T.U. Imm. (che peraltro richiede presupposti peculiari neanche invocati dal ricorrente), e ciò sia in relazione al ricorso presentato innanzi al Giudice di pace che a quello introduttivo dell’odierno giudizio, di talchè le censure, così genericamente sollevate dal ricorrente, non possono trovare accoglimento. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità in assenza di difese da parte dell’amministrazione intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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