Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.381 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

W.L., rappr. e dif. dall’avv. Marco Esposito, elett. dom.

presso lo studio dello stesso in Napoli, via Toledo n. 106, marcoespositol.avvocatinapoli.legalmail.it, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Milano 9.3.2018, n. 789/2018, R.G. 41968/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.11.2019;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. W.L. impugna il decreto Trib. Milano 9.3.2018, n. 789/2018, R.G. 41968/2017 che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Perugia 21.4.2017 che aveva negato la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno, così non accogliendo l’opposizione del ricorrente al provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i relativi presupposti;

2. il giudice, pur inserendo la narrazione del ricorrente nel fenomeno e nella questione dei land grabbers della Nigeria (nella specie, gli ***** e il loro braccio armato, gli *****, operanti nell’area di Lagos), ha ritenuto non credibili, perchè sfornite di prova, le dichiarazioni del ricorrente relative alla propria fuga dal Paese (per la morte causata ad uno degli aggressori che avevano tentato di impossessarsi della terra di famiglia); la parte pareva piuttosto attinta da una vicenda privata, relativa alla cerchia familiare e alla persecuzione di un soggetto collettivo, un gruppo criminale, contro cui comunque lo Stato della Nigeria aveva già contrapposto iniziative legislative e di protezione, sia patrimoniali che di polizia; nè vi era interferenza con la situazione generale dell’area di Lagos (zona di dichiarata provenienza), a sua volta non gravata di conflitto generale come in altre parti della Nigeria; veniva esclusa, infine, una situazione soggettiva di particolare vulnerabilità, non avendo lo stesso ricorrente denunciato “profili di fragilità”, ulteriori rispetto ad altri “non apprezzabili” (età di 25 anni, “doti di autonomia”, riferimenti familiari nel territorio);

3. il ricorso è su tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con ordinanza 17.4.2019, n. 10763 questa Corte, dato atto che il ricorso non era stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, bensì presso l’Avvocatura distrettuale di Milano, disponeva la rinnovazione della notifica nel nuovo termine di 60 giorni;

2. con istanza contenuta nella memoria difensiva estesa ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., l’avvocato Marco Esposito, dando atto di non aver provveduto all’adempimento, chiede di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., per effettuare la rinnovazione della notifica, con assegnazione di un nuovo termine;

3. a sostegno dell’istanza, volta alla fissazione del processo ad altra udienza, l’avvocato rappresenta uno stato di salute impediente, iniziato dal 12.4.2019 e protrattosi “fino alla metà di maggio” (2019), durante il quale si sarebbe “trovato nella assoluta incapacità di lavorare”, facendosi “sostituire da alcuni colleghi alle udienze”, ma versando “nella impossibilità di redigere atti, ed alcune comunicazioni effettuate a mezzo pec sono effettivamente sfuggite”;

4. a suffragio dei fatti così rappresentati, l’istante documenta con certificati medici i ricoveri al pronto soccorso (ingresso e dimissione anteriori alla ordinanza di rifissazione dell’udienza), le visite mediche effettuate (con intervento in chirurgia e ricovero nei giorni 29 aprile – 1 maggio 2019) e dà atto della consapevolezza della comunicazione – oltre che dell’esito della udienza scorsa (effettivamente comunicata dalla cancelleria il giorno stesso) -, anche dell’udienza odierna, nel frattempo inviatagli dalla cancelleria il 25.10.2019;

5. l’istanza non è ammissibile, contrastando con indirizzo consolidato di legittimità secondo cui “la malattia del procuratore non rileva di per sè come legittimo impedimento (in tal senso Cass. n. 12544 del 2015, Cass. n. 14586 del 2005)” (Cass. s.u. 32725/2018) ed invero anche nel caso di specie “non è stato neppure allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l’attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale… a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinchè le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull’esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) potessero svolgersi senza interruzioni”; e, come in altri precedenti e decisiva mente, “nè dalla documentazione medica allegata può evincersi l’impossibilità per il difensore di provvedere nel rispetto del termine” (Cass. 20211/2019); manca dunque la prova dell’assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile (Cass. 22092/2019);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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