LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21617-2017 proposto da:
T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 154, presso lo studio dell’avvocato VANESSA GURRIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO AREZZO;
– ricorrente-
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1318/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 4.7.2017, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la querela di falso proposta da T.V. avverso il verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la mancata registrazione di giornate e ore lavorative effettuate dai dipendenti occupati;
che avverso tale pronuncia T.V. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura e chiedendo, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., che le spese dell’intero processo siano poste a carico della controparte;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art; 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte, ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere compiuto la Corte di merito una “valutazione delle risultanze probatorie, con riferimento al principio del libero convincimento del giudice, (…) assolutamente viziata” (così il ricorso, pag. 3);
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè difetto di motivazione, per non avere la Corte territoriale acquisito d’ufficio copia della sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, n. 69/2004, nonchè copia delle deposizioni testimoniali rese in quel giudizio dai lavoratori, nonostante la richiesta in tal senso formulata nelle conclusioni dell’atto di appello e reiterata in sede di conclusioni definitive;
che i motivi sono palesemente inammissibili, proponendosi di denunciare, ex art. 360 c.p.c., n. 5, presunti vizi nell’accertamento di fatto condotto dalla Corte territoriale, nonostante si versi in ipotesi di doppia conforme di merito e il ricorso per cassazione sia conseguentemente ammissibile solo per i vizi di cui all’art. 360 cit., nn. 1-4, (art. 348-ter c.p.c., u.c.);
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della, declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020