LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21337-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;
– ricorrente –
contro
I.E.;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 123/2016 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Vibo Valenzia, in sede di procedimento, RG n. 123/2016, ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato “l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione dal CTU nominato” in capo a I.E. ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese della procedura a favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge, anche ponendo a carico dell’Istituto le spese per l’accertamento peritale.
Avverso tale decisione l’Inps aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un solo motivo.
La Imeneo era rimasta intimata.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
1) Con unico motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., art. 152dis. C.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso.
Precisa che la Imeneo aveva adito il Tribunale per ottenere l’indennità di accompagnamento, negata in sede amministrativa e che il CTU, in sede di ATP, aveva concluso l’indagine peritale escludendo la presenza di condizioni utili alla indennità di accompagnamento (confermando la presenza di una invalidità pari al 100%) A fronte di tali circostanze risultava quindi errata la condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva confermato la originaria valutazione fatta dalla Commissione medica con riguardo alla indennità di accompagnamento.
Il motivo risulta fondato.
Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche la statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza che chiude il procedimento instaurato a seguito del dissenso della parte ricorrente, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento non appellabile ma per il quale non è precluso il ricorso per cassazione”(Cass.n. 13550/2015).
Posta quindi l’ammissibilità del ricorso si osserva ancora che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass.n. 12028/2016).
Nel caso di specie il Tribunale ha genericamente omologato il requisito sanitario richiamando le risultanze della CTU, e quindi rimettendo alla stessa quale fonte integrativa del provvedimento adottato.
La valutazione del ctu risulta peraltro confermativa del giudizio reso dalla Commissione medica nella fase amministrativa, sicchè alcuna soccombenza è riscontrabile a carico dell’Inps, tale da determinare la condanna alle spese.
Il ricorso deve quindi essere accolto e cassata sul punto la sentenza, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia perchè decida la controversia, con riguardo al motivo accolto, conformandosi ai principi sopra esposti. Rinvia anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020
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