Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.42 del 07/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15556-2018 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA PICCHIONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 514/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rilevato che con il ricorso in atti è stata impugnata l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila, attinta dal ricorrente a mente del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702 – quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato nei confronti del medesimo dal giudice di primo grado; che, dichiarata la nullità della notificazione per essere stato il proposto ricorso notificato non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con decreto in data 5.3.2019 si è ordinata la rinnovazione della notificazione accordando per l’incombente giorni quaranta dalla comunicazione del provvedimento; che nel termine accordato il disposto incombente non ha avuto corso, risultando dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.6.2019 che non si è proceduto al deposito del relativo atto;

2. Considerato che “nel giudizio di legittimità, l’art. 371 – bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso” (Cass., Sez. I, 2/04/2019, n. 9097); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile; che ricorrono le condizioni, ove il raddoppio del contributo sia dovuto, per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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