Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.434 del 14/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 24906 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 449/34/201.3, depositata in data 23 ottobre 2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2019 dal Relatore Cons. Dott.ssa Putaturo Donati Viscido di Nocera Maria Giulia.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 449/34/2013, depositata in data 23 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di R.N. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 48/01/2011 della Commissione tributaria provinciale di R. che aveva accolto il ricorso della suddetta società avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di R., all’istanza di rimborso presentata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – quale società avente sede in R., uno dei comuni colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990- avente ad oggetto l’importo di Euro 9.126, 82 pari al 90% delle somme versate a titolo di Iva negli anni 1991-1992 e di Ilor negli anni 1990-1991;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; è rimasta intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e 11, par.1, del Regolamento CE n. 659/1999 direttamente operanti nell’ordinamento interno ex artt. 11 e 117 Cost., per avere la CTR ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso presentata dalla società relativamente al 90% di quanto versato da quest’ultima a titolo di Ilor, per gli anni 1990 e 1991, senza considerare che la Commissione Europea -ipotizzando che le disposizioni normative di cui alla L. n. 289 del 2002, nell’accordare la riduzione delle imposte in favore delle imprese colpite dalle calamità naturali, potessero configurare aiuti di Stato illegittimi in quanto incompatibili con i principi in materia di libera concorrenza e con la decisione n. C(2012) 7128 final del 17 ottobre 2012- aveva avviato la procedura formale di indagine ai sensi dell’art. 108, par. 2 TFUE, ingiungendo all’Italia la sospensione dei predetti regimi agevolativi -con riguardo ai soggetti esercenti attività di impresa o lavoro autonomo- in attesa della decisione finale circa la loro compatibilità con l’ordinamento comunitario;

– preliminare all’esame del motivo di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.

– al riguardo, parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione alla società contribuente del relativo plico, effettuata in data 15 ottobre 2014; di questa spedizione, tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, nè la ricorrente ha allegato l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento;

– poichè la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con a spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l’inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. 7 settembre 2018, n. 21852);

– in assenza di attività difensiva di controparte, rimasta intimata, nulla va disposto in tema di governo delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza del presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

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