LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PERRINO Angel – M. –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3640/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente –
contro
R.D., (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. PIETRO PICIOCCHI, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1342/04/2017 depositata in data 27 settembre 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l’inammissibilità del primo e secondo motivo e per il rigetto del terzo motivo.
FATTO E DIRITTO
1 – La contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Dogane relativo al rimborso di un credito per illegittima applicazione della L. 29 gennaio 1986, n. 25, art. 12, conseguente alla assegnazione della Rivendita di Generi di Monopolio e della annessa Ricevitoria del Lotto sita in *****, ***** e al successivo contratto di appalto novennale della rivendita stipulato in data 1.02.2013, credito pari alla differenza tra quanto corrisposto in sede di stipula del contratto con l’Ufficio e l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 50% agli aggi risultanti nel 2012.
La CTP di Genova ha rigettato il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza in data 27 settembre 2017, ha accolto l’appello della contribuente, rilevando come nel 2012 l’aggio percepito era stato di Euro 524,00, sicchè il corrispettivo doveva ritenersi determinato a termini della L. 9 maggio 1986, n. 25, art. 12, comma 2, versando il solo 50% del suddetto aggio. Ha ritenuto, inoltre, inammissibile la questione di difetto di giurisdizione per essere stata accertata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’Ufficio non ha proposto motivo di appello incidentale.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi di ricorso; parte contribuente resiste con controricorso.
2 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, in relazione al difetto di giurisdizione. Evidenzia il ricorrente come la sentenza di appello sia affetta da errore nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non avrebbe riproposto appello incidentale in ordine alla questione di giurisdizione sollevata in prime cure, evidenziando tale circostanza mediante riproduzione per specificità dell’atto di appello, nella parte in cui è stata chiesta la pronuncia in punto giurisdizione, ritenendo che sia stato proposto motivo di gravame autonomo.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendovi essere il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito. Deduce come il rapporto corrente con la contribuente attiene a un rapporto privatistico contrattuale, regolato dalla L. 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 19 e ss., e dal D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, art. 28 e ss.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1986, art. 12, ritenendo viziata nel merito la sentenza, osservando come la stipula del contratto sarebbe ascrivibile all’anno finanziario 2012, laddove la stipulazione del contratto in data 11.02.2013 è dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà dell’Ufficio. Deduce il ricorrente come l’assegnazione della rivendita non è avvenuta a seguito di una gara di appalto ma a seguito di una trattativa privata.
Questo Collegio ritiene che l’esame delle prime due questioni implichi la risoluzione di una questione di giurisdizione, non risolvibile da questa Sezione, non risultando del tutto in termini il precedente costituito da Cass., Sez. U. 15 luglio 1991, n. 7839.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 374, 376 c.p.c., dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinchè valuti la rimessione della causa alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020