LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15073/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Centro Smistamento Merci S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Parioli n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Francesco d’Ayala Valva, che con gli Avv.ti Victor Uckmar e Giuseppe Corasaniti, la rappresenta e difende anche disgiuntamente, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Fallimento ***** S.r.l.;
– intimata –
avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 123/1/12 depositata il 3 dicembre 2012;
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 14 novembre 2019 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
RILEVATO
1. che con sentenza n. 123/1/12 la Regionale della Liguria dichiarava la decadenza dell’Agenzia delle Dogane dall’accertamento con il quale veniva recuperata IVA 2006 nei confronti del depositario Centro Smistamento Merci S.p.A. e del coobbligato importatore ***** S.r.l., in relazione all’importazione di imbarcazioni immesse in libera pratica senza fisica introduzione nel deposito fiscale;
2. che la Regionale, nella contumacia del coobbligato importatore, in accoglimento dell’appello incidentale promosso dal depositarlo, dichiarava la decadenza dell’ufficio dall’accertamento; e ciò, a causa dello spirare del termine triennale stabilito dal D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 1, oltrechè stabilito dal Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 221, commi 3 e 4; in particolare, la Regionale accertava che la notitia criminis che poteva sospendere il termine triennale, quest’ultimo decorrente dal momento dell’importazione avvenuta nel 2006, era stata inoltrata tardivamente soltanto nel giugno 2009;
3. che l’ufficio ricorreva per quattro motivi; il depositarlo resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, in limine eccependo l’inammissibilità dell’avversario gravame; l’importatore, nelle more dichiarato fallito, rimaneva intimato; il Pubblico Ministero, con le requisitorie scritte, concludeva per l’accoglimento del primo motivo e per il rigetto nel resto.
CONSIDERATO
1. che le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, la prima per difetto di procura dell’Avvocatura dello Stato, la seconda per l’insufficiente sommaria esposizione dei fatti di causa, sono infondate:
1.1. sia perchè: “in tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, possono avvalersi, del R.D. n. 1611 del 1993, ex art. 43, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell’intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione; ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell’Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa” (Cass. sez. trib. n. 13627 del 2018);
1.2. sia perchè: “in tema di giudizio di legittimità, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi” (Cass. sez. III n. 17036 del 2018); sia perchè “l’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, – che individua tra i requisiti – forma del ricorso per cassazione “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”, può ritenersi adempiuto anche quando nel ricorso stesso sia stata trascritta o incorporata la parte espositiva della sentenza impugnata o la sentenza nella sua integralità e finanche quando la sentenza sia allegata, tramite spillatura, al ricorso sempre che da essa emerga una sufficiente esposizione dei fatti” (Cass. sez. I n. 24538 del 2016);
2. che con il primo motivo di ricorso, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’ufficio deduceva che l’eccezione di decadenza era stata sollevata in primo grado sia dal depositario, che dall’importatore; che, all’esito del giudizio davanti alla Provinciale, conclusosi con l’accoglimento nel merito dei ricorsi promossi dalle contribuenti, l’eccezione di decadenza era risultata assorbita; che, in grado d’appello, nella contumacia dell’importatore, il depositario aveva riproposto l’eccezione; che, quindi, dichiarando la decadenza dall’accertamento anche nei confronti dell’importatore, la Regionale era incorsa nel vizio di ultrapetizione, oltrechè a non aver rispettato il giudicato formatosi sullo specifico punto, con violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c..
2.1. che il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza della Corte, per cui: “Nel processo tributario, l’art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione” (Cass. sez. trib. n. 20062 del 2014);
3. che con il secondo, terzo e quarto motivo, tutti formulati con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio deduceva che il termine triennale non era di decadenza, bensì di prescrizione, con la conseguenza che lo stesso, ai sensi dell’art. 2935 c.c., avrebbe dovuto farsi decorrere dal momento in cui la pretesa erariale poteva essere esercitata; momento che, secondo l’ufficio, avrebbe dovuto farsi coincidere con quello della scoperta della frode, avvenuta nel 2008; l’ufficio deduceva, inoltre, che il cit. Reg. CEE n. 2913, art. 221, come del resto anche il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, non obbligavano l’amministrazione alla presentazione della notitia criminis, che pertanto quest’ultima doveva intendersi integrata dalle indagini della G.d.F. del 2008, idonee quindi a sospendere il termine triennale di decadenza; infine, l’ufficio deduceva che poichè la notitia criminis era stata comunicata il 4 giugno 2009, almeno l’accertamento delle importazioni avvenute il 7 e 15 giugno e il 1 luglio 2006 era da ritenersi tempestivo;
3.1. che il secondo motivo è infondato bastando a riguardo evidenziare che il termine triennale entro cui l’amministrazione deve fare l’accertamento è expressis verbis stabilito a pena di decadenza dal cit. D.Lgs. n. 374, art. 11, comma 1; laddove è invece di prescrizione il termine triennale fissato per il recupero dei dazi dal cit. D.P.R. n. 43, art. 84, (Cass. sez. trib. n. 615 del 2018); che il terzo e quarto motivo sono invece inammissibili; il terzo motivo perchè presuppone il preventivo accertamento del fatto che la G.d.F. abbia effettivamente svolto indagini penali nel 2008; un accertamento, quest’ultimo, che non risulta essere stato compiuto nei precedenti gradi di merito; e che, di certo, non può essere compiuto per la prima volta dalla Corte (Cass. sez. III n. 25127 del 2010; Cass. sez. lav. n. 10437 del 2006); il quarto motivo è inammissibile perchè con lo stesso non viene messa in discussione l’interpretazione della Regionale secondo cui il termine di triennale per l’accertamento è stabilito a pena di decadenza dal cit. D.Lgs. n. 374, art. 11, comma 1; bensì, viene messo in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla Regionale, che ha verificato l’inesistenza di importazioni posteriori al 4 giugno 2006; cosicchè, la censura appropriata sarebbe stata quella ex “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. sez. I n. 24155 del 2017);
4. che l’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio alla Regionale per gli ulteriori accertamenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, in altra composizione, nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi, oltre a regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020