LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1172/2016 R.G. proposto da:
F.C. & C. S.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, Via Liegi n. 32, presso lo Studio dell’Avv. Marcello Clarich, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4062/7/15, depositata il 24 settembre 2015.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 14 novembre 2019 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
RILEVATO E CONSIDERATO 1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Lombardia confermava la prima decisione che aveva respinto il ricorso promosso da F.C. & C. S.n.c. avverso un avviso di accertamento con il quale, all’esito di indagini della G.d.F., venivano recuperate accise 2009 2010 2011 2012 in relazione al contrabbando di carburante acquistato nel territorio extracomunitario di ***** e trasportato in Italia con un autocarro avente un serbatoio ampliato rispetto a quelli di serie montati dalla casa costruttrice;
2. che la Regionale riteneva che per serbatoio normale, ai sensi del Reg. CE 16 novembre 2009, n. 1186, art. 107, disposizione quest’ultima che disciplinava le importazioni di carburante a bordo di autoveicoli terrestri a motore, doveva intendersi esclusivamente quello comunemente montato dal costruttore su automezzi del medesimo tipo, per il quale solo sarebbe stato previsto il trasporto di carburante di provenienza extra EU senza assoggettamento all’imposta; la Regionale respingeva inoltre la domanda della contribuente che aveva invocato il riconoscimento delle favorevoli conseguenze derivate dal legittimo affidamento e previste dalla L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 10;
3. che la contribuente ricorreva per tre motivi, mentre le Dogane resistevano con controricorso.
4. che con il primo motivo, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente rimproverava alla Regionale di avere male interpretato il cit. Reg. CE n. 1186, art. 107, questo anche alla luce della Dir. 20 dicembre 2007, n. 74, art. 11; invero, secondo la ricorrente, nella fattispecie Eurounitaria di serbatoio normale, la Regionale avrebbe dovuto ricomprendere anche quello della contribuente, sebbene ampliato rispetto a quelli di serie; e, ciò, in quanto il suddetto serbatoio ampliato era stato montato prima della immatricolazione dell’autocarro; in subordine, la ricorrente chiedeva che fosse disposto rinvio pregiudiziale, per stabilire la nozione rilevante di serbatoio normale il cit. Reg. CE n. 1186, ex art. 107;
5. che il motivo è però infondato; in effetti, come è stato chiarito in modo vincolante dalla Corte unionale, la nozione di serbatoio normale, con specifico riferimento alla disciplina delle importazioni di carburante di cui si occupa il cit. Reg. CE n. 1186, art. 107, non può comprendere il serbatoio con una capacità ampliata, rispetto a quelli di serie montati dalle case costruttrici (Corte giust. EU sez. I n. 247 del 1998); trattasi di una interpretazione che è stata successivamente confermata dalla medesima Corte unionale; e che trova la sua ratio in quella di impedire che quantitativi di carburante eccedenti l’uso ordinario possano essere importati irregolarmente nel territorio dell’Unione ed essere ivi consumati senza scontare l’imposta (v. Corte giust. EU sez. II n. 152 del 2014; la quale, al contrario, ha consentito il transito di carburante con serbatoi ampliati all’interno del territorio unionale; ma, questo, per la ragione che il carburante acquistato in un Paese dell’Unione ha già scontato le accise, con la conseguenza che non deve essere più assoggettato a tributo nello Stato EU di destinazione, a causa del divieto di doppia imposizione); e, siccome l’appena veduta regola proviene direttamente dalla Corte EU, è con ciò inibito il rinvio pregiudiziale per la verifica di conformità al Trattato (Cass. sez. I n. 22103 del 2007);
6. che con il secondo motivo, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente rimproverava alla Regionale di non aver riconosciuto gli effetti del legittimo affidamento, effetti previsti dalla cit. L. n. 212, art. 10, comma 1 e 2, in termini di non applicazione delle sanzioni e degli interessi; un legittimo affidamento, in thesi della contribuente, che sarebbe stato indotto dai controlli operati dalla G.d.F., che erano stati protratti nel tempo e senza rilievi;
6.1. che con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente addebitava alla Regionale la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver pronunciato sull’eccezione di nullità dell’avviso a causa della lesione del legittimo affidamento disciplinato dalla cit. L. n. 212, art. 10;
6.2. che i motivi sono entrambi da rigettare; il terzo motivo perchè la Regionale, nell’escludere in apicibus che i negativi controlli della G.d.F. avessero potuto dar luogo ad un legittimo affidamento, ha all’evidenza con ciò rigettato l’eccezione di nullità dell’avviso, che proprio sull’esistenza di un tale legittimo affidamento si fondava (Cass. sez. III n. 16326 del 2018); che il secondo motivo è anch’esso da rigettarsi atteso che, come esattamente osservato dalla Regionale, non vi è stata alcuna indicazione delle Dogane alla quale la contribuente si sia incolpevolmente conformata e che abbia dato luogo al recupero delle accise in discussione; trattandosi, in realtà, di una molto più banale irregolare importazione di carburante in evasione di accise, soltanto che l’erario l’ha rilevata in ritardo (Cass. sez. trib. n. 23309 del 2011);
7. che le spese debbono seguire la soccombenza e le stesse sono da liquidarsi come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020