LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23708/2016 R.G. proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in Caserta, Via Roma n. 96, presso lo Studio dell’Avv. Giorgio Sagliocco, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7442/23/16, depositata il 3 agosto 2016.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 14 novembre 2019 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
RILEVATO E CONSIDERATO 1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Campania dichiarava l’inammissibilità del ricorso con il quale C.F. aveva riassunto il giudizio a seguito della cassazione con rinvio di altra decisione della medesima CTR;
2. che la Regionale dichiarava inammissibile il ricorso perchè lo stesso non conteneva gli estremi della sentenza della Provinciale di cui il contribuente aveva chiesto la riforma, secondo quanto sarebbe stato invece previsto dal D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, art. 53, comma 1, che disciplinava le forme del giudizio d’appello, quest’ultime da applicarsi al giudizio di rinvio in forza del richiamo contenuto nel cit. D.Lgs. n. 546, art. 63, comma 1; sentenza della Provinciale, rilevava inoltre la Regionale, che nemmeno era stata allegata, ingenerando così un’assoluta confusione, tanto da aver tratto in inganno l’ufficio, che nelle sue difese aveva fatto riferimento ad una diversa sentenza di primo grado;
3. che il contribuente ricorreva per due motivi, ai quali resisteva l’amministrazione con controricorso.
4. che con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente rimproverava alla Regionale di aver erroneamente ritenuto applicabile al ricorso per riassunzione, in ragione del richiamo contenuto nel cit. D.Lgs. n. 564, art. 63, comma 1, il cit. D.Lgs. n. 546, art. 53, comma 1, che, per l’atto d’appello, prevede a pena di inammissibilità l’indicazione degli estremi della sentenza impugnata;
4.1. che, con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente addebitava alla Regionale di non essersi avveduta che la sentenza della Provinciale, pur non essendo stata allegata, era stata però precisamente indicata nel corpo del ricorso per riassunzione, tanto che l’ufficio, nelle sue controdeduzioni scritte, si era potuto difendere in modo pertinente;
4.2. che i motivi, che prendono in esame una questione del giudizio tributario di rinvio che manca di precedenti esattamente in termini, sono complessivamente fondati;
4.3. che, a riguardo, occorre però preventivamente far osservare che le forme del ricorso per riassunzione, giusto l’ampio richiamo contenuto nel cit. D.Lgs. n. 546, art. 63, comma 1, sono quelle stesse che il cit. D.Lgs. n. 546, art. 53, ha stabilito per il ricorso in appello; inclusa quindi quella, prevista a pena di inammissibilità, della indicazione degli estremi della sentenza di primo grado, di cui ci stiamo occupando; e questo perchè, in effetti, questa prescrizione di forma non è incompatibile con il giudizio di rinvio, con la conseguenza che non può trovare applicazione la prudente generale clausola di salvaguardia il cit. D.Lgs. n. 546, ex art. 63, comma 1;
4.4. che se è vero che il difetto di forma in parola, non può essere sanato ex art. 156 c.p.c., comma 3, atteso che la sanzione processuale comminata dal cit. D.Lgs. n. 546, art. 53, comma 1, non è quella nullità, bensì quella della inammissibilità, con la quale il legislatore ha inteso impedire che il giudice possa mettersi ad apprezzare se l’atto abbia o meno raggiunto lo scopo (Cass. sez. III n. 13658 del 2014); è tuttavia altrettanto vero che nel cit. D.Lgs. n. 546, art. 53, comma 1, la declaratoria di inammissibilità per mancanza di indicazione degli estremi della sentenza impugnata è subordinata, con una previsione che a cominciare dal cit. D.Lgs. n. 546, art. 18, si rinviene costante in tutta quanta la disciplina di governo delle forme degli atti introduttivi del processo tributario, alla verifica della assoluta incertezza circa la decisione impugnata (Cass. sez. trib. n. 6084 del 2001); con ciò, come non ha mancato di rilevare la più attenta dottrina, probabilmente facendo in parte recuperare al giudice tributario la possibilità di valutare il raggiungimento dello scopo, al fine di emendare l’errore che non abbia determinato una compressione del diritto difensivo della controparte;
4.6. che ricostruita nei termini che precedono l’interpretazione della normativa processuale di riferimento, deve essere evidenziato, sia che nel trascritto corpo del ricorso per riassunzione gli estremi della gravata sentenza della Provinciale di Caserta 83/18/06 erano stati esattamente indicati, sia che l’amministrazione si era ampiamente difesa nel merito, come dimostrato dalle trascritte controdeduzioni; e, da ciò, può facilmente essere ricavato come da parte della Regionale vi sia stata la violazione delle appena esposte regole processuali;
5. che alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli opportuni accertamenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020