LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27359/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Mythos S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Severini n. 54, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Tinelli che, anche disgiuntamente con l’Avv. Giovanni Contestabile, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3274/18/2017, depositata il 20 luglio 2017.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 14 novembre 2019 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
RILEVATO E CONSIDERATO 1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso promosso da Mythos S.r.l. avverso il diniego di rimborso accise anni 2013 2014 2015;
2. che la Regionale riteneva dapprima che anche il consumatore finale della fornitura di gas potesse chiedere il rimborso all’erario e poi nel merito che il rimborso fosse dovuto perchè l’agevolazione spettava anche “al settore alberghiero” da ricomprendersi nelle attività industriali;
3. che le Dogane ricorrevano per due motivi, ai quali la contribuente resisteva con controricorso;
4. che con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio addebitava alla Regionale la violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2, applicabile ratione temporis, oltrechè la violazione del D.Lgs. n. 504 cit., art. 26, comma 7, per aver erroneamente ritenuto che la contribuente, seppure consumatore finale, avesse diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso delle accise pagate in rivalsa al suo fornitore;
4.1. che il motivo è fondato alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, secondo cui, poichè soggetto passivo d’imposta è soltanto il fornitore, mentre il consumatore è semplicemente tenuto in rivalsa rispetto al primo sulla base di un rapporto privatistico estraneo a quello d’imposta, il consumatore stesso non ha diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso delle accise versate dal fornitore (Cass. sez. trib. n. 15199 del 2019; Cass. sez. trib. n. 9567 del 2013); soluzione che è complementare a quella, in tema di giurisdizione, affermata dalle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 1837 del 2016); salva la riserva unionale, in caso di impossibilità, oltrechè di eccessiva difficoltà, di recuperare quanto indebitamente pagato in rivalsa, questione che però non è qui in discussione (Corte giust. EU sez. n. 564 del 2017);
5. che il secondo motivo resta perciò assorbito;
6. che non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso;
7. che siccome i richiamati orientamenti giurisprudenziali si sono soltanto di recente progressivamente chiariti e consolidati, sussistono le condizioni per poter compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza; e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020