LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12219-2018 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, 06382641006, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4139/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
CONSIDERATO
che:
la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4139 del 2017, in parziale accoglimento del gravame proposto da RAI – Radiotelevisione Italiana – Spa, escludeva il diritto di I.S. ad essere inquadrata nel 4 livello del CCNL per i dipendenti RAI (rivendicato e attribuitole dal Tribunale) riconoscendo, invece, alla lavoratrice, il diritto ad essere inquadrata nel 5 livello a far data dal 91 giorno successivo al 7.6.2006 e, da tale ultima data, il diritto alle differenze di retribuzione;
i giudici di merito, indicate nel dettaglio le mansioni espletate dalla lavoratrice ed i contenuti delle declaratorie professionali del CCNL di riferimento, osservavano come i compiti assegnati alla Intino difettassero dei tratti caratterizzanti il 4 livello (“espletamento di autonome attività specifiche, di coordinamento, di programmazione”) e presentassero, invece, il contenuto professionale proprio del 5 livello, per essere non prettamente esecutive ma “rilevanti e complesse”, di “natura tecnica, organizzativa ed amministrativa” e ricorrendo in essi (id est: nei compiti) il requisito della “sufficiente autonomia” e della “facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed organizzazione dei compiti”;
ha proposto ricorso per cassazione, I.S., affidato a due motivi;
ha resistito, con controricorso, RAI – Radiotelevisione Italiana – S.p.A.;
è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
parte ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione.
CONSIDERATO
che:
è stato depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, regolarmente sottoscritto dall’avvocato Clemente, difensore della ricorrente;
alla rinuncia ha prestato adesione la parte controricorrente;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4;
la declaratoria di estinzione esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020