LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12569-2018 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO CATALANI, 26, presso lo studio dell’avvocato SAMUELE SCALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCREZIA FRANCESCA BARBA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2868/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che la contribuente F.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Parma, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF 2006, con addizionali regionali e comunali;
che detti redditi erano conseguiti alla sua posizione di socia al 50% della s.r.l. “FORAT”, sul presupposto della percezione, da parte sua, di utili extracontabili da detta società, qualificata come società a ristretta base partecipativa.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo motivo, la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, nel corso del giudizio di primo grado essa ricorrente non aveva fatto riferimento alle ragioni espresse in un altro ricorso da altro soggetto e cioè dalla s.r.l. “FORAT”, di cui essa ricorrente era socia al 50%, ma aveva indicato espressamente i motivi per i quali aveva ritenuto infondato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, in quanto l’ufficio non aveva dato prova dell’effettiva distribuzione di utili extracontabili ai soci; ed il richiamo all’avviso di accertamento nei confronti della s.r.l. “FORAT” era stato fatto solo per chiedere la riunione dei due avvisi di accertamento; e l’avviso di accertamento nei confronti della s.r.l. “FORAT” era stato da essa allegato al ricorso di primo grado solo per specificare che l’Agenzia non aveva individuato i fatti costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, dai quali desumere la distribuzione di utili ai soci; pertanto nella specie non vi era stato un semplice rinvio alle motivazioni contenute nel ricorso proposto dalla s.r.l. “FORAT”;
che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR aveva omesso di ritenere che l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti era stato contestato con riferimento alle modalità con le quali l’ufficio era giunto a ritenere che i soci avessero ricavato utili dalla società e, pertanto, il richiamo alla validità dell’avviso di accertamento notificato alla s.r.l. “FORAT” era stato fatto solo per far rimarcare che nell’avviso di accertamento a lei notificato vi era una semplice elencazione di formali presupposti sui quali l’accertamento era fondato, senza alcuna verifica circa l’effettiva consistenza del suo patrimonio nel periodo contestato;
che, con il terzo motivo, la contribuente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto essa ricorrente aveva proposto ricorso alla CTP di Parma avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA 2006, emesso nei confronti della s.r.l. “FORAT”; e la CTP di Parma, con sentenza n. 505/06/2014 aveva accolto detto ricorso, sostenendo che l’ufficio che agiva contro il socio era tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo, mentre nella specie detta prova non era stata fornita dall’ufficio con riferimento alla sua posizione; detta sentenza era stata impugnata dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR dell’Emilia Romagna, la quale non si era fino ad allora pronunciata su detto appello, con la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa che la CTR si pronunciasse su tale differente contenzioso;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che la contribuente, con istanza depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2019, ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso per adesione alla definizione agevolata delle liti, di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016;
che occorre pertanto dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese di giudizio (cfr. Cass. n. 10198 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020