LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16174-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in qualità di successore di EQUITALIA SUD Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F.
***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6738/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO.
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente M.G. avverso un’intimazione di pagamento per IRPEF 2007, che aveva fatto seguito ad una precedente cartella esattoriale, ritenuta dal contribuente come non notificatagli.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, così come integrato del D.M. n. 163 del 2013, art. 3 comma 3 e art. 20, commi 1 e 2 e dal D.M. 15 dicembre 2016, art. 2 comma 1 lett. b), pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016, nonchè violazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1 e art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che la notifica dell’appello fosse stata effettuata da essa Agenzia oltre il termine breve di giorni 60, decorrenti dalla notifica della sentenza appellata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1, avendo ritenuto legittima la notifica della sentenza della CTP di Roma effettuata dal contribuente il 15 febbraio 2016 tramite il mezzo della posta elettronica certificata, si da far decorrere per essa Agenzia il termine breve di gg. 60 per ricorrere; al contrario, nell’ambito del processo tributario, la disciplina delle notifiche via pec era contenuta nel D.P.R. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, alla stregua del quale, per l’introduzione della notifica tramite pec nel processo tributario, occorreva far riferimento al D.M. n. 163 del 2013, il quale, all’art. 3, comma 3 e art. 20, comma 2, aveva demandato ad ulteriori decreti ministeriali l’estensione graduale dell’ammissibilità delle notifiche a mezzo pec alle singole CTP; in particolare il D.Dirett. 15 dicembre 2016, art. 2 comma 1 lett. b) (su G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016) aveva stabilito che per le commissioni tributarie con sede nella regione Lazio la notifica via pec poteva aver luogo dal 15 aprile 2017, si che, anteriormente a tale data, le notifiche via pec degli atti emessi da o da depositarsi presso le commissioni tributarie del Lazio non potevano sortire alcun effetto giuridico; pertanto la notifica della sentenza della CTP di Roma da parte del contribuente, effettuata a mezzo pec il 15 febbraio 2016 non era idonea a far decorrere il termine breve di giorni 60 per proporre appello, con conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1; e, con riferimento a detto termine “lungo” l’appello proposto da essa Agenzia era tempestivo, in quanto la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 21 gennaio 2016, mentre l’appello era stato notificato il 20 luglio successivo;
che, secondo la ricorrente, questa Corte avrebbe potuto decidere nel merito la controversia, ex art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento, sollecitata con l’intimazione impugnata, non fosse stata regolarmente notificata al contribuente, in quanto la notifica era avvenuta a mezzo posta, con consegna del plico nelle mani del portiere e conseguente necessità di inviare al contribuente un’ulteriore raccomandata, nella specie non inviata;
che l’intimato non si è costituito;
che il motivo di ricorso in esame è fondato;
che, invero, erroneamente la CTR ha ritenuto che la notifica dell’appello fosse stata effettuata dall’Agenzia delle entrate oltre il termine breve di giorni 60, decorrenti dalla notifica della sentenza appellata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1;
che infatti la CTR erroneamente ha ritenuto legittima la notifica della sentenza della CTP di Roma effettuata dal contribuente il 15 febbraio 2016 tramite il mezzo della posta elettronica certificata, con conseguente decorso, da tale data, del termine breve di gg. 60 per ricorrere;
che, al contrario, in ambito tributario, la disciplina dell’utilizzabilità delle notifiche via pec è contenuta nel D.P.R. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, alla stregua del quale, per l’introduzione della notifica tramite pec nel processo tributario, occorre far riferimento al D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3 e art. 20, comma 2, ha demandato ad ulteriori decreti ministeriali la graduale ammissibilità delle notifiche a mezzo pec alle singole CTP; in particolare il D.Dirett. 15 dicembre 2016, art. 2, comma 1, lett. b) (su G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016) ha stabilito che per le commissioni tributarie presenti nella regione Lazio la notifica via pec poteva aver luogo dal 15 aprile 2017;
che, pertanto, anteriormente a tale ultima data, le notifiche via pec degli atti emessi da o da depositarsi presso le commissioni tributarie del Lazio non potevano sortire alcun effetto giuridico, siccome inesistenti ed insuscettibili di sanatoria (cfr. Cass. n. 15109 del 2018; Cass. n. 27425 del 2018);
che, nel caso in esame, la notifica della sentenza della CTP di Roma, effettuata dal contribuente a mezzo pec il 15 febbraio 2016, era inesistente ed inidonea a far decorrere il termine breve di giorni 60 per proporre appello, con conseguente applicabilità a detta notifica del termine lungo semestrale, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1;
che, pertanto, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate era tempestivo, in quanto la sentenza della CTP era stata pubblicata il 21 gennaio 2016, mentre l’appello era stato notificato il 20 luglio successivo;
che da quanto sopra consegue la fondatezza del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020