Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.484 del 14/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8406-2019 proposto da:

V.N., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO ROSITO;

– ricorrenti –

contro

F.M., nella qualità di tutore del minore V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA RUBINO;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE della CORTE D’APPELLO di BARI SEZIONE FAMIGLIA e MINORI;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1206/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

RILEVATO

che:

-con decreto in data 18.1.2019, la Corte di appello di Bari, sezione per i minorenni, ha rigettato l’appello proposto da C.M. e V.N. avverso il decreto che li ha dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore A., nato il 30.3.2013. I genitori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il tutore ha resistito con controricorso;

-i ricorrenti hanno depositato una memoria nella quale hanno dedotto che pende innanzi a questa Corte (RG n. 15403 del 2019) l’impugnazione avverso la sentenza con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore, ed hanno chiesto la trattazione congiunta dei provvedimenti.

CONSIDERATO

che in relazione alla prospettata connessione tra i procedimenti, non si ravvisano i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento alla pubblica udienza della prima sezione Civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

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