Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.486 del 14/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

G.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Futura Immobiliare, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giovanna Di Nunzio, che chiede di poter ricevere le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c. dinunziogiovanna.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di AERMEC s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti (paolopanariti.ordineavvocatiroma.org), dal quale è rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, unitamente agli avv.ti Francesco Carrara (avvfrancescocarrara.puntopec.it) e Lucio Bonfà (avvluciobonfa.puntopec.it) i quali chiedono l’invio delle comunicazioni relative al processo al fax n. 0442/21232 ovvero ai loro indirizzi di posta elettronica;

– controricorrente –

e nei confronti di Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via Gian Giacomo Porro 8, presso lo studio degli avv.ti Andrea C. Grosso e Maria Olympia Pene Vidari che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del controricorso e chiedono l’invio delle comunicazioni relative al processo ai numeri di fax 011/530159 e 06/60513801 ovvero agli indirizzi di p.e.c.

andreaclementegrosso.pec.ordinevvocatitorino.it e Mariaolympiapenevidari.pec.ordineavvocatitorino.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1194/2018 della Corte di appello di Firenze, emessa in data 9.3.2018 e depositata in data 29.5.2018 R.G. n. 2378/2017;

sentito in camera di consiglio il relatore Dott. Bisogni Giacinto;

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza emessa in data 30 giugno 2017 il Tribunale di Pisa ha dichiarato il fallimento di Futura Immobiliare s.r.l.

2. Hanno proposto opposizione alla dichiarazione di fallimento la società Futura Immobiliare s.r.l. e il suo socio e legale rappresentante G.G. deducendo la nullità della notifica dell’istanza ex art. 15 L.F., in quanto l’ufficiale prima di depositare l’atto presso la casa comunale ai sensi dell’art. 143 c.p.c. si era limitato ad attestare la chiusura della sede dell’impresa, senza eseguire ulteriori ricerche. Nel merito hanno contestato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

3. Rimasta contumace la curatela fallimentare si è costituita la creditrice istante Aermec s.p.a. ed è intervenuta adesivamente alle difese della creditrice la s.p.a. Cassa di Risparmio di Volterra che hanno contestato la eccepita nullità della notifica dell’istanza di fallimento e hanno chiesto la conferma della dichiarazione di fallimento affermando la ricorrenza dei presupposti di fallibilità e di insolvenza.

4. La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1194/2018 ha respinto il reclamo ritenendo regolare la notifica, sussistenti i requisiti di fallibilità e provato lo stato di insolvenza.

5. Ricorre per cassazione il sig. G.G. in proprio e quale legale rappresentante di Futura Immobiliare s.r.l. deducendo violazione o falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 15 L.F., del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 1, artt. 143-145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nullità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e conseguente nullità della sentenza dichiarativa del fallimento per violazione del contraddittorio.

6. Propongono separati controricorsi le s.p.a. Aermec e Cassa di Risparmio di Volterra cittadino.

7. Su proposta ex art. 380 bis c.p.c. di dichiarazione di improcedibilità del ricorso di cui non risultava agli atti l’avvenuto deposito nei termini di legge, è stata fissata adunanza in camera di consiglio per il giorno 15 ottobre 2019.

8. G.G. e Aermec s.p.a. hanno depositato memorie difensive.

9. Il ricorrente ha rilevato di aver inviato in data 10 luglio 2018 nei 20 giorni dalla notifica del ricorso – avvenuta a mezzo p.e.c. il 28 giugno 2018 – il plico contenente il ricorso per posta celere ai fini del deposito in cancelleria e ha invocato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III n. 684 del 18 gennaio 2016 e n. 986 del 7 maggio 2014) secondo cui “ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.”.

10. Da parte della Cassa di Risparmio di Volterra, che riferisce nella memoria di aver iscritto a ruolo la causa in data 16 agosto 2018, si insiste invece per la improcedibilità del ricorso perchè non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

RITENUTO

CHE:

11. Sulla questione relativa alla procedibilità del ricorso appare opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza della prima sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472