Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.487 del 14/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13070-2017 proposto da:

GROSSI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO CASATI 38 SCALA A INT 12, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CICINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MESSORI RONCAGLIA;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE FEDERICA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO LENTINI;

– controricorrente –

e contro

D.F.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO BERTAGLIA;

– controricorrente –

econtro D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2080/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO ANTONELLO.

udito l’Avvocato;

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Grossi Costruzioni s.r.l. ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2080/2016 della corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile il gravame da lei proposto avverso la sentenza del tribunale di Modena che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore nei confronti della società Immobiliare Federica s.a.s. e di D.F.V. per l’importo di Euro 333.365,60, quale corrispettivo del contratto di appalto stipulato inter partes ed eseguito dalla Grossi Costruzioni s.r.l..

In particolare, la corte distrettuale ha rilevato l’inesistenza della notifica dell’atto di appello alla Immobiliare Federica s.a.s. poichè eseguita nei confronti di soggetto diverso dal procuratore costituito per la stessa nel giudizio di primo grado (avv. Lentini), vale a dire presso l’avv. Bertaglia, procuratore costituito per D.F.. Sotto altro aspetto la corte distrettuale ha altresì rilevato che anche la rinnovazione della notifica eseguita presso l’avv. Lentini (disposta alla prima udienza, impregiudicata ogni decisione) era irrituale, sia perchè doveva essere indirizzata alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., in quanto eseguita oltre il termine lungo (nessun rilievo potendosi al riguardo attribuire, secondo la corte d’appello, alla intervenuta assegnazione di un termine giudiziale per il rinnovo); sia perchè risultava effettuata dopo l’esaurimento del termine breve decorrente dalla prima notifica.

L’intimata D.F.V. ha resistito con contro ricorso, mentre D.S. e la società Immobiliare Federica s.a.s. non spiegavano attività difensiva.

La causa è stata chiamata una prima volta nell’adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, al cui esito il Collegio, con ordinanza depositata il 9 ottobre 2018, ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della società Immobiliare Federica s.a.s., alla quale il ricorso per cassazione non era stato validamente notificato.

Il successivo 13 febbraio 2019 la società Immobiliare Federica s.a.s. notificava a mezzo PEC controricorso ai procuratori della ricorrente.

La causa veniva quindi nuovamente chiamata all’adunanza dell’11. luglio 2019, in prossimità della quale tanto la contro ricorrente D.F.V. quanto la contro ricorrente Immobiliare Federica s.a.s. depositavano memoria illustrative, in cui preliminarmente eccepivano la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito dell’atto gi integrazione del contraddittorio nel termine di cui all’art. 371 bis c.p.c..

La questione della dedotta improcedibilità del ricorso merita l’approfondimento della pubblica udienza, in considerazione dell’opportunità di una riflessione sul coordinamento tra il principio che, qualora la Corte di Cassazione abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c., il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione comporta l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio, del ricorso in Cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell’atto integrativo (Cass. 3820/05, Cass. 11003/06) e “l’esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.),in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione Europea, art. 6 CEDU)” (così SSUU 22438/18, p. 11).

P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

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