Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.488 del 14/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15460-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato DINO BUONCRISTIANI;

– ricorrente –

contro

ARCELORMITTAL COMMERCIAL ITALY SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SARGENTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato DINO BUONCRISTIANI;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2840/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. D’ARRIGO COSIMO.

RITENUTO

P.A. proponeva opposizione avverso un atto di pignoramento effettuato ai suoi danni, ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e s.s., dalla Arcelormittal Commerciai Italy s.p.a., lamentando la nullità della notificazione del precetto di pagamento.

Il Tribunale di Perugia accertava la denunciata nullità, ma riteneva che la stessa fosse stata sanata per effetto della proposizione dell’opposizione.

Il P. ricorre con un solo motivo. La Arcelormittal Commerciai Italy s.p.a. ha proposto ricorso incidentale articolato in un motivo. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

Dalla lettura dell’esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta nel ricorso sembrerebbe che il P. abbia proposto opposizione all’esecuzione già iniziata, introducendo il giudizio direttamente con atto di citazione rivolto al giudice del merito.

Poichè tale circostanza incide sull’ammissibilità dell’opposizione, si deve disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, al fine di consentire alle parti di interloquire sul punto.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472