LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24764-2018 proposto da:
S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONE DI *****, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Brescia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 21, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, art. 1, comma 1, per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale; 2) dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, nella parte in cui prevede per il ricorso in Cassazione il termine di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado; 3) dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dall’art. 6, comma 1, n. 3 septies, per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui prevede che il procedimento è definito con decreto non reclamabile entro sessanta giorni dal ricorso; 4) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per aver il decidente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria trascurando di considerare che “la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza” e non avendo svolto alcuna indagine in tal senso.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2 L’eccezione di illegittimità costituzionale di cui al primo motivo di ricorso non ha fondamento essendosi già rilevato, a contrasto, da questa Corte che “l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza” (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717).
3. Parimenti infondata è l’eccezione di illegittimità di cui al secondo motivo essendosi del pari affermato, a contrasto, che “la previsione del termine di 30 giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (v. p. es. L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; L. Fall., art. 99, u.c.)” (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717).
4. Infondata ancora è l’eccezione di illegittimità di cui al terzo motivo, essendosi ancora opposto che “non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado”, tanto più che il procedimento giurisdizionale è qui preceduto da una fase amministrativa avanti alle Commissioni territoriali (Cass., Sez. I, 30/10/2018, n. 27700).
5. Inammissibile si rivela la censura di merito di cui al quarto motivo di ricorso.
Il Tribunale ha rigettato la domanda intesa al riconoscimento della protezione umanitaria, poichè “nel ricorso nulla è stato dedotto essendosi il richiedente limitato ad invocare il dovere di provvedere d’ufficio dell’autorità esaminante oltre il principio dispositivo”.
Ora poichè, come altrove già osservato (Cass., Sez. VI-I” 10/09/2019, n. 22643), la deroga al principio dispositivo di cui è espressione il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, opera nei soli limiti dell’onere probatorio ordinariamente incombente sulla parte, “a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di merito, era onere del ricorrente in primo luogo addurre quali fattori di vulnerabilità aveva specificamente allegato al fine di circostanziare la propria domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria”.
E dunque, limitandosi a rivendicare la necessità che ai fini in parola il Tribunale debba procedere a mezzo di un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza, “la doglianza in esame non contiene alcuna indicazione in tal senso e risulta quindi generica, occorrendo invece che l’odierno ricorrente avesse accompagnato la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti processuali ma solo a una verifica del contenuto degli stessi; in mancanza di una simile indicazione la doglianza in esame risulta giocoforza inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6”.
6. Il ricorso va dunque respinto.
7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ricorrono le condizioni, ove il raddoppio del contributo sia dovuto, per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020