Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.490 del 14/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30233-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato ALDO BUONGIORNO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO LOMBARDI;

– controricorrente –

contro

BANCA POPOLARIE DI BARI SCPA, SA.AL.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/ 11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:

-Con ordinanza del Tribunale di Brindisi depositata in data 9 marzo 2018 veniva accolto il reclamo e omologato l’accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento in esito al procedimento RGN 2259/2017 Reclami, avviata su domanda di S.F., presentata in data 12.9.2016 ex lege n. 3 del 2012 (RG VG 1638/2016). Il procedimento era incardinato, oltre che nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, anche nei confronti della Banca Popolare di Bari Scpa e di Sa.Al.;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo un unico motivo. S.F. ha depositato controricorso eccependo l’inammisibilità del ricorso in quanto diretto a provvedimento non impugnabile, mentre Popolare di Bari Scpa e Alfio Sa. non si sono costituiti;

P.Q.M.

La Corte:

rimette la controversia alla sez. VI-1 Civile della Corte.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

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